Abrogato il registro infortuni cartaceo
Il registro degli infortuni, di cui dall’art. 403 del DPR 547/1955, rendeva obbligatorio per il datore di lavoro annotare in serie cronologica gli infortuni sul lavoro che comportavano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Ebbene, a partire dal 23 dicembre 2015, il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha abrogato l’obbligo di tenuta del predetto registro infortuni.
Nulla è mutato invece rispetto all’obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni con prognosi di oltre tre giorni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera. Si ricorda a tal proposito che il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (già trasmesso per via telematica anche da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio). Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
A partire dal 23 dicembre 2015 verrà quindi sanzionata la sola omissione della comunicazione telematica di infortunio con prognosi di oltre tre giorni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro, mentre l’omissione e relativa sanzione per le denunce di infortuni con prognosi fino a tre giorni rimarrà vincolata all’attuazione del S.I.N.P. (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione), che ad oggi non ha ancora visto la luce.
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