Aggiornamento della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, tra vari dubbi e differenti interpretazioni, in merito agli obblighi di aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza di cantiere (CSP-CSE).
L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.
Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE, parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio scadrà il 15 maggio 2018… e così via.
Alcuni dubbi interpretativi vengono sciolti dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.
In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, I coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2013, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste, decade la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenta le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodichè inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2018.. e così via.
Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo.
Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.
Si tratta chiaramente di una interpretazione delle norme particolarmente restrittiva onde evitare qualsiasi contestazione a maggiore garanzia della conformità legislativa dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di CSP-CSE.
Buon lavoro.
Salve ho una domanda per MARCO GROSSI: ho conseguito l’abilitazione coordinatore 120 ore nel 2003, ho fatto l’ ultimo aggiornamento di 40 ore il 06.02.2017, posso esercitare fino al 15.05.2018? Perchè ho letto delle interpretazioni che bisognerebbe avere 40 ore di aggiornamento nei 5 anni precedenti in ogni istante, nel qual caso a partire dal 06.02.2022 non sarei più coperto essendo trascorsi più di 5 anni dall’ultimo aggiornamento.
grazie e saluti
Buongiorno Andrea,
chiarissimo il suo dubbio, nel suo post ha scritto una parola chiave: “interpretazioni”. Anche se in teoria non dovrebbero esserci diverse interpretazioni di norme cogenti… a patto di scriverle in modo chiaro e inequivocabile.
Comunque, il mio intervento del 2015 era nato allo scopo di commentare la circolare del CNI il quale, riprendendo un interpello del 2013, cercava di dare il proprio contributo stabilendo, appunto, una propria “interpretazione” ufficiale in modo da chiarire questo aspetto da sempre controverso. Personalmente condivido la “teoria” delle 40 ore minime di aggiornamento “in ogni istante” nel quinquennio precedente. Questa “teoria” infatti non è in contrasto con quanto asserito nella lettera circolare del CNI, a patto, appunto, di tenerne conto “in ogni istante”.
Detto ciò, la mia domanda è: dal 15/05/2013 al 06/02/2017, data in cui ha fatto il suo ultimo corso di 40 ore, “in ogni istante” Lei ha sempre avuto nel cassetto attestati di aggiornamento valevoli per almeno 40 ore nel quinquennio precedente? Se così fosse credo che nemmeno mi avrebbe posto il quesito. Anche secondo l’interpretazione del CNI sarebbe abilitato fino al 15/05/2023. Ma se così non fosse? Le 40 ore del 2017 sono l’unico aggiornamento che ha fatto dopo l’abilitazione da 120 ore del 2003? Oppure aveva già frequentato un aggiornamento precedente?
In sostanza, per mantenere l’abilitazione, secondo il criterio promosso dal CNI, Lei avrebbe dovuto frequentare 40 ore di aggiornamento entro il 15/05/2013. Queste ore La avrebbero abilitata fino al 15/05/2018. Le ulteriori 40 ore di aggiornamento fatte il 06/02/2017 sposterebbero quindi la scadenza della Sua abilitazione fino al 15/05/2023. Si noti pertanto come il criterio promosso dal CNI in qualche caso sia meno restrittivo del criterio “in ogni istante”.
Per concludere auspico che la prossima riscrittura degli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione in materia di sicurezza promossa dal Decreto Fiscale 2022 serva anche a fissare una volta per tutte dei criteri certi e inequivocabili in merito a questo tema, che siano possibilmente omogenei per tutte le figure della Sicurezza.
Buon lavoro
Marco Grossi
Buongiorno,
richiamando l’esempio del collega qui sopra,
io ho sostenuto il corso CSP/CSE acquistando 80 ore durante il corso di ergotecnica edile alla facoltà di ingegneria edile architettura, facendo un corso integrativo nel 2015 sempre in università e mi sono laureato nel 2017.
La domanda è: ad oggi, maggio 2021, sono ancora possibilitato nel svolgere l’attività? posso contare il quinquiennio con scadenza nel 2022? o deve ritenersi già scaduto?
grazie mille in anticipo
Buongiorno Alessandro,
a mio parere il suo caso è analogo a quello di Vincenzo. La risposta la possiamo trovare dalla lettura dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 il quale stabilisce che i requisiti abilitanti sono la Laurea ed il corso di formazione universitario “comprendente i contenuti minimi di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008”. Pertanto avendo frequentato il corso di formazione specifico, con la laurea ha di fatto acquisito il requisito abilitante ad esercitare fino al 2022.
Buon lavoro
Marco Grossi
Possesso dell’attestato delle 120 ore. Corso aggiornamento di 40 ore effettuato dal 22 febbraio al 5 aprile 2011. Per esercitare cosa devo fare. Grazie.
Buongiorno Teo,
Quel che è sicuro è che dovrà fare almeno un altro aggiornamento da 40 ore. Comunque, applicando l’interpretazione più restrittiva fornita anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri di cui al presente articolo, l’indicazione che abbiamo è di tenere quale decorrenza del quinquennio di aggiornamento la data di ultimazione del corso abilitante da 120 ore. Quindi, per sicurezza, il computo delle ore di aggiornamento dovrebbe partire da quella data.
Buon lavoro
Marco Grossi
Salve,
sono in possesso di un certificato di superamento di insegnamento universitario (ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE da 9 CFU) corrispondente ai requisiti minimi del Corso di formazione per CSP e CSE.
Ho sostenuto l’esame in questione nel LUGLIO 2013, mentre ho conseguito la Laurea in Ingegneria nel NOVEMBRE 2015; l’Università mi ha rilasciato il certificato di cui sopra nel LUGLIO 2017.
1. Quale data si prende come riferimento per iniziare a conteggiare il quinquennio?
– Data di superamento dell’esame?
– Data di Laurea?
– Data di rilascio del certificato?
2. Qual’è il riferimento normativo che fissa la decorrenza dell’aggiornamento del mio caso?
Grazie per l’attenzione.
Buongiorno Vincenzo,
A mio avviso la risposta la possiamo trovare all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. I requisiti abilitanti nel suo caso sono la Laurea ed il corso di formazione universitario “comprendente i contenuti minimi di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008” (immagino ed auspico che il certificato del luglio 2017 espliciti questo specifico requisito). Pertanto con la laurea ha di fatto acquisito i requisiti e l’abilitazione ad esercitare fino a novembre 2020.
Buon lavoro
Marco Grossi
Un ingegnere X presenta un attestato di aggiornamento del corso CSP CSE di 40 ore seguite tutte appositamente ed in pochi giorni presso lo stesso ente e l’ente in questione rilascia un attestato datato Maggio 2018 però riportante date di svolgimento del corso risalenti al 2016.
Quali date devono essere prese in considerazione in tal caso? Maggio 2018 (attestato unico di 40 ore dell’ente formatore) oppure le date inserite nella fase descrittiva (2016)?
Io credo che ogni ora di corso di aggiornamento seguita nel quinquiennio vada certificata da apposito attestato e nel caso in questione, vista l’unicità dell’attestato relativo a 40 ore, credo che la data da prendere in considerazione sia quella del 2018.
Buongiorno Giuseppe,
fossi in Lei prenderei come riferimento l’effettiva erogazione della formazione, ovvero il 2016.
In ogni caso.. cambierebbe qualcosa se invece dovesse prendere come riferimento il 2018?
Sia chiaro che, eventualmente, in questa seconda ipotesi, il suo quinquennio di riferimento non viene spostato in avanti di due anni.
Buon lavoro.
Marco Grossi
Buongiorno, chiedo informazioni sull’aggiornamento di 40 ore della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere.
La mia situazione è la seguente:
sono un ingegnere civile magistrale e in ambito universitario ho ricevuto insegnamenti equipollenti alla formazione impartita dal corso base per coordinatore di 120 ore. Posseggo quindi un certificato universitario che attesti tutto ciò rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 81. Ciò significa che nella mia fattispecie il primo quinquennio per effettuare l’aggiornamento di 40 ore decorre dall’entrata in vigore della suddetta legge (15.05.2008) e scade il 15.05.2013.In tale periodo ho fatto l’aggiornamento di 40 ore, quindi il mio attestato era valido fino a maggio 2018. Ora cosa dovrei fare per renderlo di nuovo attivo? basta fare un corso di aggiornamento di 40 ore ed una volta concluso il mio certificato è valido fino a maggio 2023 o devo rifare tutto il corso di 120 ore?
Grazie anticipatamente
Tania
Buongiorno,
la risposta la possiamo trovare dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.
Il Suo è un caso di “mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto”, per il quale, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, Lei non può esercitare i propri compiti di CSP-CSE fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore riferito al quinquennio appena concluso. Quindi, frequentando le 40 ore di aggiornamento, riprenderà la Sua abilitazione ad esercitare in riferimento al quinquennio da maggio 2018 a maggio 2023.
Saluti.
Marco Grossi
Salve Signori, chiedo delucidazioni sull’aggiornamento di 40 ore della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere.
La mia situazione è la seguente:
sono un ingegnere civile magistrale e in ambito universitario ho ricevuto insegnamenti equipollenti alla formazione impartita dal corso base per coordinatore di 120 ore. Posseggo quindi un certificato universitario che attesti tutto ciò rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 81. Ciò significa che nella mia fattispecie il primo quinquennio per effettuare l’aggiornamento di 40 ore decorre dall’entrata in vigore della suddetta legge (15.05.2008) e scade il 15.05.2013. Poichè in tale periodo non ho fatto alcun aggiornamento, sono consapevole che il mio titolo è, a partire da tale data, “congelato” e non posso esercitare il ruolo di coordinatore fino all’espletamento dell’obbligo di aggiornarmi. Adesso il mio dubbio è il seguente: il 15.05.2018 scade il mio secondo quinquennio… se faccio il corso di aggiornamento dopo tale data mi varrà per il quinquennio 2018-20023 o rischio che mi venga preclusa la possibilità di farlo e addirittura la decadenza del corso base di 120 ore (l’equipollenza nel mio caso)? sono forse costretto ad un aggiornamento immediato che avrà valenza pochi mesi (fino a maggio 2018) per poi farne un altro relativo al periodo 2018-2023?
Grazie anticipatamente, Michele
Salve Michele,
le posso dire che la strada da lei descritta per aggiornare le Sua abilitazione (frequentare 80 ore di aggiornamento) è sicuramente conforme alle indicazioni fornite della Commissione Interpelli e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Buon lavoro
Marco Grossi
Avendo seguito il corso delle 120 ore prima del 15.05.2008 data di entrata in vigore del Dlgs 81/08, il corso di aggiornamento di 40 ore devo farlo entro il quinquennio maggio 2008 – maggio 2013. Preciso che il corso di aggiornamento (40 ore) è stato concluso nel novembre 2011 e non ne sono stati frequentati altri fino ad oggi ottobre 2017. I quesiti sono i seguenti:
Non avendo seguito altri corsi di aggiornamento fino ad oggi ottobre 2017, posso continuare ad esercitare poiché posso dimostrare che nel quinquennio precedente (2008-20013) ho fatto l’aggiornamento? Oppure considerato che ad oggi sono trascorsi più di cinque anni dall’aggiornamento non posso esercitare?
Quindi se è vero il secondo quesito e cioè che non posso esercitare i quinquenni di riferimento per chi ha fatto il corso delle 120 ore prima del decreto sono i seguenti:
il primo quinquennio valido per tutti è maggio 2008 – maggio 2013;
il secondo parte da quando vengono seguite le 40 ore di aggiornamento, supponiamo novembre 2012 il quinquennio successivo dovrebbe essere novembre 2012 – novembre 2017 il successivo parte dalla data del secondo corso?
Salve,
La risposta alla sua domanda è: Sì, può esercitare.
Il completamento delle 40 ore di aggiornamento deve essere effettuato nel quinquennio. Quindi, avendo concluso le Sue prime 40 ore di aggiornamento, la scadenza della Sua abilitazione del 15 maggio 2013 si è spostata avanti di 5 anni fino al 15 maggio 2018. Entro maggio 2018 dovrà frequentare altre 40 ore per mantenere attiva la sua abilitazione fino al 15 maggio 2023… e così via.
Saluti
Marco Grossi
grazie per la conferma.
saluti
Buongiorno, scrivo per avere un chiarimento in merito a due questioni che non mi sono chiare,
all’università ho frequentato il CORSO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE da 9 CFU, e ho sostenuto l’esame il 20/06/2013, in seguito mi è stato rilasciato il certificato di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE (D. Lgs. 81/2008) in data 04/05/2015, fatta questa premessa vorrei fare due domande:
1 – La scadenza del mio certificato avverrà il 20/06/2018 o il 04/05/2020 ?
2 – Se non effettuo l’aggiornamento di 40 ore entro i 5 anni, dovrò seguire un nuovo corso di 120 ore in sicurezza del cantiere ?
Aggiungo inoltre che attualmente non sono iscritto a nessun albo professionale.
Grazie per l’attenzione.
Salve Emilio,
La validità è quinquennale, quindi l’abilitazione acquisita dalla frequentazione del corso scadrà a maggio 2020.
Se non si raggiungono le 40 ore di aggiornamento, a partire maggio 2020 non potrà più esercitare fino a quando non completerà le 40 ore.
Completate le 40 ore di aggiornamento, anche successivamente a maggio 2020, la scadenza si sposterà a maggio 2025.
Saluti
Marco Grossi
BUongiorno, mi chiamo Sabina e ho conseguito l’abilitazione per csp-cse nel Luglio 2008, da allora non ho fatto alcun aggiornamento, in questo momento sto seguendo un corso di aggiornamento di 40 ore, questo mi abiliterà per il prossimo quinquennio?
Oppure varrà per il quinquennio 2008-2013? In tal caso dovrei accumulare altre 40 ore per il quinquennio 2013-2018, e ulteriori 40 per il quinquennio 2018-2023?
Saluti,
Sabina
Salve Sabina,
secondo le indicazioni della lettera circolare il “meccanismo” dovrebbe essere proprio questo che Lei ha descritto.
Saluti
Marco Grossi
Salve Sabina,
Mi spiego meglio..
Il corso da 120 ore da Lei fatto a luglio 2008 l’ha abilitata fino a luglio 2013. Il primo corso di aggiornamento da 40 ore sposterà la sua abilitazione fino a luglio 2018. Il secondo aggiornamento da 40 ore la sposterà fino al 2023.. e così via di quinquennio in quinquennio.
Saluti
Marco Grossi
Quindi, mi scusi, ma con questo ragionamento, se uno ha conseguito l’abilitazione nel 2010 può esercitare fino al 2015, ma dal 2016 non può esercitare finché non aggiorna 40, che dunque permettono di esercitare fino al 2025 (se uno aggiorna nel 2016 in pratica dura 9 anni) (capisco anche che deve aggiornare altre 40 ore tra il 2020 e 2025 per esercitare fino al 2030).
Quello che non capisco è il perché il corso base da 120 ore non mi permetta di esercitare nel 2017 ad esempio? Nel senso che io in teoria avrei comunque tempo fino al dicembre 2019 per aggiornare le 40 ore…
Mi scuso per il pensiero un po’ contorto.
Eh.. no!
Riprendo quanto da lei scritto:
“Se uno ha conseguito l’abilitazione nel 2010 può esercitare fino al 2015, ma dal 2016 non può esercitare finché…” non frequenta le 40 ore che permetteranno di continuare ad esercitare fino al 2020, non fino al 2025. La lettera circolare di cui all’articolo chiarisce proprio questo specifico passaggio.
Saluti
Marco Grossi
Errata corrige. Ho capito che l’aggiornamento andrebbe fatto ad abilitazione ancora valida. Dunque quanto scritto sopra è frutto di un fraintendimento.
Buongiorno, ho eseguito il corso formativo di 120 ore a giugno 2012.. per adesso ho solo effettuato 24 ore dal 2012 ad oggi… Se entro dicembre 2017 non raggiungo le 40 ore, cosa succede?
Salve,
..succede che non potrà esercitare i propri compiti di C.S. fino a quando non completerà le ore di aggiornamento mancanti. Raggiunte le 40 ore sposterà il termine della sua abilitazione a giugno 2022.
Saluti
Marco Grossi
Buongiorno,
ho fatto il corso di coordinatore CSP/CSE a Maggio 2010. Ho fatto il coordinatore per circa 2 anni e poi non ho più esercitato. Nell’anno 2012 ho preso gli attestati RSPP (Modulo A,C e tutti i B). Ad oggi, per farmi tornare valido il corso di formazione di coordinatore, cosa devo fare? Mi basta fare l’aggiornamento di 40 ore per poter ricominciare ad esercitare fino al 2018 oppure mi risultano validi gli attestati RSPP come aggiornamento del quinquennio 2013/2018?
Grazie
Salve Fabrizio.
I corsi effettuati devono essere validi per l’aggiornamento della figura del Coordinatore “CSP-CSE”. I soli attestati RSPP (modulo A, B, C) non lo sono ed è pertanto necessario frequentare le 40 ore di aggiornamento.
Saluti
Marco Grossi
Salve Marco,
tanto per essere chiari, se faccio il corso di 40 ore posso tornare ad esercitare anche se sono passati 7 anni?
Grazie
Fabrizio
La risposta alla sua domanda è sì.
Faccia però attenzione alla scadenza del suo quinquennio: nel precedente post ha citato il quinquennio 2013-2018 che nel suo caso non c’entra nulla con la sua abilitazione CSP/CSE.. mi spiego meglio.
Nel suo caso, avendo fatto il corso CSP/CSE a maggio 2010, il suo primo quinquennio di abilitazione è scaduto a maggio 2015.
Ora, nel 2017, frequentando le 40 ore di aggiornamento, che sono da intendersi “riferite al quinquennio appena concluso” (2010-2015), lei riprende la possibilità di esercitare fino a maggio 2020.
In seguito, per mantenere l’abilitazione, dovrà frequentare altre 40 ore di aggiornamento entro maggio 2020, che sposteranno la scadenza della sua abilitazione a maggio 2025, e così via..
Spero di essere stato d’aiuto.
Saluti
Marco Grossi
Buongiorno
il mio caso è analogo a quelli che ho letto fino ad ora ma la data alla quale ho conseguito l’abilitazione di coordinatore CSP/CSE è il 1998 poi non ho più fatto nessun aggiormaneto. Se ho ben capito potrei fare 80 ore di aggiornamento anzichè rifare il corso di 120 ore?
grazie per la diponibilità
Proprio così.
Saluti
Marco Grossi
Buonasera,
posseggo il certificato come coordinatore csp-cse rilasciato dall’università nel 2013 dopo aver conseguito due esami con i quali è stato possibile raggiungere le 120 previste in un normale corso gestito da qualche ente. La mia domanda è: con questo attestato sono abilitato a tutti gli effetti e quindi posso essere io il coordinatore? Purtroppo chi si occupava di questo in università non ci sta più e nessuno sa come gestire la cosa.
Saluti
Riccardo
Salve Riccardo.
Solo l’ente erogatore della formazione può attestare la validità della stessa in riferimento alla Legge applicabile. Fermo restando che le università sono sicuramente annoverate tra i soggetti abilitati all’erogazione di tale formazione ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, Lei deve avere in mano l’attestato ed il programma del corso dove si evinca che la formazione è stata erogata, con verifica di apprendimento, in conformità all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. I contenuti minimi del corso devono essere quelli di cui all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
Infine, nel Suo caso credo possa trovare applicazione l’art. 98 comma 4 del D.Lgs. 81/2008, ovvero, è sufficiente il rilascio di un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad un corso di laurea, o un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario, nel cui programma siano inseriti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
Saluti
Marco Grossi
Abilitato con corso delle 120 ore nel 2000 circa (non mi ricordo esattamente!!) e non avendo eseguito alcun aggiornamento negli anni, ad oggi vista la scadenza del 2013 (ormai passata) e la prossima del 2018 devo conseguire due aggiornamenti da 40 ore o basta uno di 40 ore entro il 2018?
Grazie
Salve.
Secondo le indicazioni contenute nella lettera circolare sì: frequentando 80 ore di aggiornamento la scadenza della Sua abilitazione si sposterà al 15 maggio 2023.
Saluti
Marco Grossi
Buoongiorno, io ho sostenuto gli esami di ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 1 E 2, per cui posseggo l’abilitazione come CSP e CSE dalla data di superamento del secondo esame (18/07/2008). Non ho ancora svolto nessun corso di aggiornamento, per cui adesso dovrei seguire un corso di 40 ore per il quinquennio 2008-2013 e un’altro di 40 ore per il quinquennio 2013-2018?
In tal caso quali corsi possono ritenersi validi per l’aggiornamento?
Grazie
Salve,
il riferimento attuale è l’Accordo “Stato-Regioni” 7 luglio 2016. Si veda a tal proposito la tabella inserita nell’allegato V.
E’ valevole anche la partecipazione a convegni e seminari oltre alla fruizione a distanza in modalità E-learning.
Saluti
Marco Grossi
buongiono, ho fatto il primo corso delle 120 ora nel 2000 e successivamente nel 2010 ho fatto quelle delle 40 ore. Le chiedo devo fare l’altro aggiornamento delle 40 ore oppure posso aspettare il 2018?
grazie
Salve Stefano.
Avendo frequentato il corso di formazione abilitante da 120 ore nell’anno 2000 la Sua prima scadenza entro la quale effettuare l’aggiornamento era il 15 maggio 2013.
Ad oggi, avendo frequentato corsi di aggiornamento da 40 ore nel 2010, questa scadenza si è spostata avanti di cinque anni. Quindi Lei è attualmente abilitato fino al 15 maggio 2018.
Per continuare a mantenere l’abilitazione deve frequentare altre 40 ore di aggiornamento nel quinquennio 2013-2018. Raggiunte le 40 ore la scadenza si sposterà avanti di altri cinque anni, al 15 maggio 2023.. e così via.
Saluti
Marco Grossi
Buongiorno, ho effettuato un corso di aggiornamento di 40 ore per il CSP/CSE concluso il 16 giugno 2011, sono passati 5 anni. Devo rifare l’aggiornamento? grazie
Cordiali saluti
Salve.
Sui due piedi le dico: sicuramente sì. In ogni caso il conteggio del quinquennio inizia da quando Lei ha acquisito l’abilitazione.
Ha frequentato il corso da 120 ore? In che data?
Saluti
Marco Grossi
Buongiorno , nell’ ottobre 2010 ho conseguito l’abilitazione per csp – cse con il corso 2015. Successivamente ho cambiato lavoro e di fatto mi sono occupato di tutt’ altro pur rimanendo nel campo dell’ impiantistica.
Teoricamente il mio quinquennio è scaduto sei mesi fa…quindi ho perso l’ abilitazione.
Caso vuole che ora ho necessita’ di poter esercitare tale funzione.
Devo rifare il corso da 120 ore o con l’ aggiornamento di 40 ore posso riottenere l’ abilitazione?
Grazie
Cordiali saluti
Buongiorno Paolo.
Il suo è proprio un caso analogo ad uno degli esempi richiamati dalla lettera circolare, che recita:
“In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, i coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.
Pertanto, se Lei completa oggi il Suo aggiornamento di almeno 40 ore, ciò le consentirà di riprendere l’abilitazione scaduta ad ottobre 2015.
In seguito, per mantenere la Sua abilitazione, dovrà partecipare ad ulteriori 40 ore di corsi di aggiornamento entro ottobre 2020.. e così via.
Saluti
Marco Grossi