Aggiornamento schede di sicurezza secondo il Regolamento UE 2020/878
Dal 1 gennaio 2023 sono diventate obbligatorie le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878. Essendo terminata la fase transitoria sono divenute obbligatorie le numerose e significative modifiche alle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di sostanze e miscele, così come introdotte dal nuovo regolamento europeo. Pertanto tutte le SDS devono essere aggiornate in conformità ai nuovi criteri fissati dal Regolamento UE 2020/878.
Numerose sono le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo tra le quali:
- indicazione del codice identificatore unico di formula (UFI) nella sezione 1.1 della SDS qualora una miscela è legata, in conformità all’Allegato VIII del CLP, ad un UFI (identificatore unico di formula)
- devono essere indicate le prescrizioni specifiche necessarie per quelle sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
- Indicazione se si tratta di sostanza con dimensioni nanometriche utilizzando eventualmente la dicitura «nanoforma» nella sezione 1
- Indicazione nelle sezioni 3.1 e 3.2, dei limiti di concentrazione specifici, dei fattori di moltiplicazione M e delle stime della tossicità acuta stabiliti dal reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP). Se disponibili, tali dati sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele
- Sono stati abbassati alcuni limiti di concentrazione per l’inserimento in scheda delle sostanze contenute in miscela ed è stato introdotto il limite ≥0,1% per gli interferenti endocrini
- devono essere integrate le sezioni 9 e 14 delle SDS con le disposizioni specifiche stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), con un ampliamento della sezione 9 (proprietà fisico-chimiche), e un aggiornamento della sezione 14, informazioni sul trasporto
Per le schede destinate all’Italia, a partire dal 1 ottobre 2022 vige l’obbligo, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2020, di riportare in sezione 1.4 gratuitamente i numeri di telefono dei 10 Centri antiveleni (CAV). I numeri sono reperibili dal sito ISS- Istituto Superiore di Sanità:
CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Università di Foggia” – Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858
Un utile riferimento può essere il documento ECHA “Orientamenti sulla compilazione della scheda di sicurezza” che si rende disponibile per il download.
Buon lavoro!
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