Aggiornamento della normativa antincendio applicabile ai luoghi di lavoro

La pubblicazione del mese di settembre 2021 dei nuovi Decreti di Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, ha ridefinito i criteri riguardanti la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo e abrogando le prescrizioni del precedente DM 10 marzo 1998. I decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra settembre e ottobre 2021 ed entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione.


Decreto 1 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Controlli” 

Il Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) ha rivisto i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio (GU n. 230 del 25/09/2021 – entrata in vigore il 25/09/2022).


Decreto 2 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Gestione Sicurezza Antincendio”

Il Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) ha ridefinito i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (GU n. 237 del 04/10/2021 – entrata in vigore il 04/10/2022). Il Decreto, composto da 8 articoli e 5 allegati, riguarda la gestione della lotta all’emergenza e le caratteristiche del Servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda.

Il Decreto 2 Settembre 2021 descrive le misure necessarie per una adeguata gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), stabilisce le regole da osservare per la informazione e formazione dei lavoratori (art. 3), la designazione degli addetti antincendio (art. 4), la loro formazione e aggiornamento quinquennale (art. 5), i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio (art. 6), le regole che stabiliscono la validità dei corsi già effettuati dagli addetti antincendio e la loro necessità di aggiornamento (art. 7).


Decreto 3 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Minicodice”

IL Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice) stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (GU n. 259 del 29/10/2021 – entrata in vigore il 29/10/2022). Il Decreto 3 Settembre 2021 ha altresì abrogato il DM 10 marzo 1998 dal 29/10/2022.


Circolari Ministeriali contenenti primi chiarimenti

Sono state pubblicate inoltre, dal Ministero dell’Interno, tra i mesi di Ottobre e Novembre 2021, 3 Circolari contenenti dei primi chiarimenti inerenti ai 3 Decreti emanati:

1. Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 – Primi chiarimenti
2. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 – Primi chiarimenti
3. Circolare DCPREV n. 16700 dell’08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 – Primi chiarimenti

Al via i corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio

L’articolo 37, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 fornisce le indicazioni circa la formazione che devono ricevere i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro:

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.”

Al fine di stabilire le misure da introdurre nell’ambito di puntuali disposizioni normative che introdurranno l’obbligo di aggiornamento periodico (vedi decreti di settembre 2021), il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato una propria Lettera Circolare nella quale sono stati definiti i programmi, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio. La circolare divide l’aggiornamento in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) in coerenza con quanto previsto dal D.M. 10/03/1998.

CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio BASSO

durata: 2 ore
argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull’uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)

CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO

Parte teorica: 2 ore
argomento: l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;

Parte pratica: 3 ore
presa visione del registro antincendio; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.

CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio ALTO

Parte teorica: 5 ore
argomento: l’incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;

Parte pratica: 3 ore
presa visione del registro antincendio; chiarimento sull’uso dei DPI; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.

 

 

Aggiornamento 2021

Il contenuto della circolare è stato utilizzare per riscrivere la normativa antincendio di cui al D.M. 2 settembre 2021.

Gestione delle batterie di accumulatori al piombo acido

Il D.M. 20/2011 ha la finalità di prevenire incidenti dovuti alla fuoriuscita accidentale degli acidi contenuti negli accumulatori. Il provvedimento è in vigore dal 29/03/2011 e tuttavia non sono previste al momento delle sanzioni specifiche in caso di inadempienza. Ovviamente si evidenzia che nel caso in cui dallo sversamento di sostanze inquinanti siano causati danni ambientali si potrà incorrere nelle pesanti sanzioni previste per questo illecito.

L’allegato 1 al nuovo provvedimento definisce quantità e caratteristiche delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati a stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo, tenendo conto delle dimensioni degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamenti. Le predette sostanze devono essere messe a disposizione del personale per assorbire e neutralizzare eventuali fuoriuscite accidentali di elettrolita dalle batterie, in caso di guasto o in caso di emergenza, al fine di contenere e prevenire danni all’ambiente.

La premessa all’allegato 1 stabilisce che per garantire un’efficacia di neutralizzazione, la soluzione utilizzata deve essere testata dalle Università oppure da istituti specializzati, nonché essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

L’obbligo di dotarsi materiale estinguente, assorbente e di contenimento è applicabile anche agli utilizzatori di carrelli elevatori e di altre attrezzature a batteria (di trazione) ed attrezzature assimilabili, a servizio dei mezzi a trazione elettrica utilizzati all’interno di aree private. Al punto 1.2.1 dell’allegato I vengono infatti definite, in base al tipo di accumulatore e del tipo di utilizzatore (es. piccoli, medio o grandi utilizzatori), le quantità di sostanza che deve essere a disposizione in caso di incidente secondo il seguente schema:

  • Per PICCOLI impianti (fino a 5 batterie) una quantità di sostanza atta a neutralizzare il 50% dell’acido presente nella batteria di maggiore contenuto acido
  • Per MEDI impianti (fino a 20 batterie) una quantità di sostanza atta a neutralizzare il 100% dell’acido presente nella batteria di maggiore contenuto acido
  • Per GRANDI impianti (oltre 20 batterie) una quantità di sostanza atta a neutralizzare il 200% dell’acido presente nella batteria di maggiore contenuto acido

E’ fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell’impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.


Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 195, comma 2, lett. Q
Sono Competenze dello stato: q) l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell’attività esercitata;

Decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 20 – Articolo 1
1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata con le modalità riportate nell’allegato 1 al presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 20 – Allegato 1
Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo.


Premessa

(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati.
(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/dmc,
(c) Nel caso di elementi in cui l’elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell’unità di volume rimane inalterato in quanto, a parità di capacità, gli elementi contengono la stessa quantità di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.
(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore

1) TIPOLOGIA DI UTILIZZO

1.1. BATTERIE STAZIONARIE

1.1.1. ELEMENTI FISSI
In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti, ISPESL, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l’elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata. Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell’elemento, espresso in litri, dovrà essere attestato da una dichiarazione del fabbricante.

1.1.2. BATTERIE PORTATILI
In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella”batteria portatile” ogni trenta batterie in dotazione all’impianto. Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacità e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante.

Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori installati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una congrua disponibilità di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell’incolumità degli addetti e della sicurezza dei viaggiatori. L’elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria italiana ha un contenuto di soluzione acida pari a circa 10 litri.

1.2. BATTERIE A TRAZIONE
Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori,trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus,auto, ecc).

1.2.1 STAZIONI DI RICARICA
In tutte le aree destinate al ripristino dell’efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l’emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

  • PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
  • IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
  • GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell’elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati. E’ fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell’impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

1.2.2 BATTERIE CIRCOLANTI ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE
La Circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all’interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di sversamento dell’elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il possibile ribaltamento del mezzo alimentato. In tali evenienze è considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica delle batterie, sempreché le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi da consigliare un’adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate.