comunicazione-inail-dati-infortuni-lavoro-Dlgs-81-2008

Comunicazione all’INAIL dei dati infortunistici

Infortuni: quali comunicazioni nel nuovo Testo Unico?
Le precisazioni del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha diffuso una circolare (prot. 25/SEGR/0006587 del 21/5/2008) fornendo importanti chiarimenti circa l’onere informativo da parte delle aziende riguardo alle assenze dei dipendenti in seguito ad infortunio.

L’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.

Infatti per applicare le nuove prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008, è necessaria la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): quest’ultimo, previsto nell’art. 8 del D.Lgs. 81/2008, attende un apposito decreto interministeriale che ne definisca le modalità di funzionamento. Il decreto sarà adottato solo dopo l’11 novembre 2008, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione del nuovo Unico Testo di riferimento per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Peraltro, entro il 15 febbraio 2009 è stata prevista l’emanazione di un ulteriore decreto che si occuperà della definizione della tenuta della documentazione di registrazione degli eventi infortunistici.
Ne consegue che per ora nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965, nonché a quello di annotazione dell’evento infortunistico nel registro infortuni aziendale.

Decreto Legge di proroga di termini

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 il Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”. Il decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2008.

Le norme fanno riferimento, rispettivamente:
– al divieto di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva. Si rileva che il divieto era, comunque, sancito dalla giurisprudenza anche prima che il D.Lgs. 81/2008 intervenisse legislativamente sul punto.
– all’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni.

Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97. Art. 4, comma 2.
Le  disposizioni  di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *