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Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS

Il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza ha introdotto l’obbligo da parte del datore di lavoro (o del dirigente pubblico o privato) di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obbligo di comunicazione annuale del nominativo dell’RLS all’INAIL è stato introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/08 e la violazione dell’adempimento è sanzionata dall’art. 55, comma 4, lett o) del medesimo D.Lgs. 81/08 con una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.

Entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere effettuata la comunicazione all’INAIL del RLS eletto nell’anno precedente. Tuttavia, per il primo anno di applicazione, ossia per il 2009, si è stabilito di prorogare la scadenza fino al 16 maggio 2009 (riferita alla situazione in essere al 31/12/2008). La scadenza del 16 maggio 2009 è stata in seguito prorogata al 16 agosto 2009.
L’INAIL ha recentemente pubblicato sul proprio sito www.inail.it una circolare con la quale vengono illustrate le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), invitando gli utenti ad effettuare tale comunicazione utilizzando il servizio online. Anche i datori di lavoro che hanno già inviato delle comunicazioni all’INAIL per posta o via fax sono invitati a registrarsi sul sito e ripetere l’invio utilizzando la procedura prevista sul sito www.inail.it.
La circolare INAIL precisa, inoltre che la comunicazione all’INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i.
L’INAIL ha predisposto una apposita procedura accessibile dal sito www.inail.it attraverso la sezione “Punto Cliente“.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio se non vi saranno variazioni; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

E’ importante chiarire infine che le aziende che al 31/12/2008 non avevano individuato al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori, o avevano incaricato un Rappresentante Territoriale esterno, NON DEVONO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE. A tal proposito si veda l’Approfondimento a fondo pagina ed il chiarimento pubblicato dall’INAIL con Comunicato Congiunto del 02/04/2009.


Procedure di Comunicazione del nominativo del RLS

Esistono due procedure distinte a seconda del fatto che l’azienda, o unità produttiva, sia soggetta o meno all’obbligo assicurativo INAIL.

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:
1. collegarsi al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1
L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all’applicazione Dichiarazione RLS

Si evidenzia che i Consulenti del Lavoro potranno sostituirsi ai datori di lavoro nella comunicazione, secondo una procedura semplificata per i clienti già inseriti nella “delega” INAIL del professionista.

Le aziende e pubbliche amministrazioni non soggette all’obbligo assicurativo INAIL devono effettuare la registrazione sul sito dell’Istituto come di seguito specificato:

  1. collegarsi al sito www.inail.it;
  2. selezionare Registrazione;
  3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
  4. compilare con i suoi dati la maschera “Registrazione utente generico” specificando che si tratta di azienda non soggetta all’assicurazione INAIL o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su “SALVA
  5. L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione di una password.
  6. Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente dovrà poi entrare sul sito www.inail.it in “Punto Cliente“, dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
  7. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente” ed un numero di pin (4 cifre).

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell’Istituto. Sarà l’operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all’attribuzione del numero di “Codice Cliente” e del pin. Naturalmente, l’operatore Inail dovrà indicare nella schermata “Registrazione utente generico” il proprio indirizzo e-mail (es.: m.rossi@inail.it).


APPROFONDIMENTO

Elezione del RLS

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere considerato un diritto-dovere dei Lavoratori, non un obbligo tassativo del Datore di Lavoro. L’art. 47, comma 2, sancisce che in ogni azienda o unità produttiva debba essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato (Art. 18, c. 1, lettera aa) a promuoverne l’individuazione e l’elezione, ed a comunicarne annualmente all’INAIL il nominativo (quando effettivamente designato o eletto). Tale obbligo è sanzionato (Art. 55, c. 4, lett. o, del D.Lgs. 81/08) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.

Aziende sprovviste di RLS

Le aziende sprovviste di RLS al loro interno sono tenute a partecipare (Art. 48, c. 3), ad un Fondo istituito presso l’INAIL per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità con un contributo fissato e pari (Art. 52, c. 2, lett. a) a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva. Il meccanismo sopraindicato è stato introdotto dal Legislatore per garantire che in ogni azienda fosse presente, comunque, un RLS, interno o esterno (Rappresentante Territoriale). Le aziende che al 31/12/2008 erano sprovviste di RLS non devono per il momento effettuare alcuna comunicazione.

Rappresentante Territoriale (RLST)

Inoltre, secondo quanto poi stabilito dall’Art. 48, c. 6, del Testo Unico, l’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo sopraindicato, comunica alle aziende nelle quali non è stato designato l’ RLS ed ai lavoratori della stessa, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) il quale ha il potere di accedere al luogo di lavoro, ha tutti i diritti ed esercita tutte le competenze del RLS interno non designato. Nel caso che l’azienda impedisca l’accesso al RLST questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente. Si fa presente, infine, che l’esercizio delle funzioni del RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.


Comunicato congiunto del 02/04/2009

INAIL Direzione Centrale Prevenzione – Cna Conf. Naz. Artigianato e pmi – Confartigianato – Casartigiani – Claai
In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione.
Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari della autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Modulistica utile (download)

Verbale Assemblea Elezione RLS

Informativa Lavoratori RLS

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