Formazione specifica
La formazione “Specifica”, prevista dall’art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, deve avere una durata minima che può andare da 4 a 8 a 12 ore, in base al livello di rischio dell’azienda nonché tenendo conto delle reali mansioni svolte dal lavoratore in azienda.
I contenuti della formazione Specifica devono essere riferiti alle mansioni svolte ed al profilo professionale del Lavoratore. Ne consegue che se il lavoratore cambia azienda e/o profilo professionale, la formazione Specifica deve essere nuovamente erogata.
Sono previste 4 ore di formazione Specifica per i lavoratori soggetti a basso rischio, 8 ore per i lavoratori a medio rischio, 12 ore per i lavoratori ad alto rischio. Per stabilire il livello di rischio dell’azienda e delle mansioni svolte dai lavoratori, si può prendere come riferimento il codice ATECO dell’attività, secondo le indicazioni dell’Accordo CSR stesso e nei successivi atti di indirizzo.