INAIL: possibilità di accedere al Cruscotto infortuni da parte del RLS

INAIL: possibilità di accedere al Cruscotto infortuni da parte del RLS

Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL fornisce chiarimenti in merito alle figure che possono fruire del “Cruscotto infortuni” per l’accesso ai dati infortunistici aziendali. Si tratta di un nuovo applicativo predisposto dall’INAIL allo scopo di consentire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro ed ai loro intermediari, la possibilità di consultare i dati infortunistici delle aziende, in sostituzione dell’abolito Registro infortuni cartaceo.

L’INAIL ha infatti realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, attraverso il quale è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale INAIL www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.

Grava sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS o di altri intermediari (consulenti, ecc.), ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.

A tale scopo l’applicativo consente l’accessibilità ai datori di lavoro e ai loro intermediari delle informazioni relative agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati, a decorrere dal 23 dicembre 2015. L’utente, attraverso le credenziali per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, ha la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. L’applicativo, effettuato l’accesso con le proprie credenziali, è raggiungibile nella “My Home” dalla macroarea “Denuncia di infortunio e malattia” del menu dei servizi.

Gli infortuni precedenti al 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per 4 anni.

Nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

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