
13/03/2008
GESTIONE
RIFIUTI
Obbligo Denuncia Annuale M.U.D.
In riferimento agli obblighi connessi alla gestione del catasto rifiuti ed alle comunicazioni annuali da effettuare mediante la denuncia M.U.D. (di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70) entro il 30 di aprile di ogni anno, si informa che il Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 ha modificato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con decorrenza al 13/02/2008.
Quindi, rispetto all'anno scorso, il D.Lgs. n. 4/2008 ha infatti introdotto importanti modifiche per quanto riguarda i soggetti obbligati alla comunicazione annuale alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
Di seguito si forniscono ulteriori informazioni in merito alla attuale situazione.
Lo studio è in ogni caso disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Soggetti
tenuti alla dichiarazione annuale dati ambientali MUD:
Imprese ed enti con più di dieci dipendenti che producono i seguenti
rifiuti speciali:
rifiuti
da lavorazioni artigianali;
rifiuti
da lavorazioni industriali;
rifiuti
da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dei fumi.
chiunque
effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti debitamente autorizzate;
le
imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi;
le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
i
consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto oli minerali, oli
vegetali, accumulatori al piombo;
per
quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei
porti, le autorità portuali, ove istituite, o le autorità marittime.
Soggetti
esonerati dalla dichiarazione annuale dati ambientali MUD:
gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'art. 212 c.8 (Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei
propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le
imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non
eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali);
per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che
non hanno più di dieci dipendenti;
i
produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio
pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione;
gli
studi medici e dentistici se operano come professionisti non associati in
qualsiasi forma di impresa.
Normativa
di riferimento:
Decreto
Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152
Art.
189 (Catasto Rifiuti) Comma 3.
(modificato
dall'art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13/02/2008)
Chiunque
effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i
Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (1), comunicano annualmente alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette
attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore
a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di
dieci dipendenti.
Note:
(1)
Art. 184 comma 3
c)
i rifiuti da lavorazioni industriali (ad esclusione del coke da petrolio
utilizzato come combustibile per uso produttivo);
d)
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g)
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.