13/03/2008

GESTIONE RIFIUTI
Obbligo Denuncia Annuale M.U.D.

In riferimento agli obblighi connessi alla gestione del catasto rifiuti ed alle comunicazioni annuali da effettuare mediante la denuncia M.U.D. (di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 70) entro il 30 di aprile di ogni anno, si informa che il Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 ha modificato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con decorrenza al 13/02/2008.

Quindi, rispetto all'anno scorso, il D.Lgs. n. 4/2008 ha infatti introdotto importanti modifiche per quanto riguarda i soggetti obbligati alla comunicazione annuale alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni in merito alla attuale situazione.

 

Lo studio è in ogni caso disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 


Soggetti tenuti alla dichiarazione annuale dati ambientali MUD:

Produttori di rifiuti speciali non pericolosi:
Imprese ed enti con più di dieci dipendenti che producono i seguenti rifiuti speciali:

 Produzione di rifiuti speciali pericolosi ed attività di gestione rifiuti:


Soggetti esonerati dalla dichiarazione annuale dati ambientali MUD:


Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

Art. 189 (Catasto Rifiuti) Comma 3.

(modificato dall'art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13/02/2008)

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (1), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Note:

(1) Art. 184 comma 3

c) i rifiuti da lavorazioni industriali (ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 

 

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