
06/06/2008
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha diffuso una circolare (prot. 25/SEGR/0006587 del 21/5/2008) fornendo importanti chiarimenti circa l’onere informativo da parte delle aziende riguardo alle assenze dei dipendenti in seguito ad infortunio.
L’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.
Infatti per applicare le nuove prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008, è necessaria la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): quest’ultimo, previsto nell’art. 8 del D.Lgs. 81/2008, attende un apposito decreto interministeriale che ne definisca le modalità di funzionamento. Il decreto sarà adottato solo dopo l’11 novembre 2008, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione del nuovo Unico Testo di riferimento per la sicurezza sul luogo di lavoro.
Peraltro, entro il 15 febbraio 2009 è stata
prevista l’emanazione di un ulteriore decreto che si occuperà della
definizione della tenuta della documentazione di registrazione degli eventi
infortunistici.
Ne consegue che per ora nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia
a fini assicurativi di cui al T.U.
1124/1965, nonché a quello di annotazione dell’evento
infortunistico nel registro infortuni aziendale.
Decreto Legge di proroga di termini