
07/10/2008
Analisi
e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il
titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A
cura di G. Porreca
(http://www.porreca.it/).
Analisi e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il
nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro abroga con
l’art. 304 il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 contenente l'attuazione della direttiva
92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili le cui disposizioni, integrate in
parte, sono state riportate e riarticolate nello stesso Testo Unico. A seguito
di una analisi e dall’esame di un confronto fra le disposizioni abrogate e
quelle nuove emergono delle novità, delle modifiche e delle integrazioni che
vengono di seguito indicate.
A
partire dalle definizioni, già contenute nell’art. 2 del D. Lgs. n. 494/1996
ed ora inserite nell’art. 89 del T. U., è possibile leggere, e ciò
costituisce una novità, che il responsabile dei lavori coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori
per la fase di esecuzione dell’opera medesima e che inoltre, con riferimento
alle incompatibilità, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a
non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D.
Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso
designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa
affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto
con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.
Per
quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che il
committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) dello stesso Testo
Unico, è tenuto a verificare in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, essa è esplicitamente definita come “il possesso di capacità
organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed in più,
nell’allegato XVII al Testo Unico, viene altresì indicata la documentazione
che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori
per attestare la loro idoneità tecnico-professionale consistente in almeno:
a)
la iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b)
il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi
previsti dal Testo Unico;
c)
una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del
Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
d)
un elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
e)
la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del
medico competente quando necessario;
f)
il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g)
gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
prevista dal Testo Unico;
h)
un elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità
sanitaria prevista dal Testo Unico;
i)
il documento unico di regolarità contributiva;
l)
una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del Testo Unico;
mentre
per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:
a)
l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b)
una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c)
un elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
d)
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
previsti dal Testo Unico;
e)
il documento unico di regolarità contributiva.
Una
ulteriore rilevante e sorprendente novità introdotta con l’art. 90 del
nuovo Testo Unico riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del
committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, la cui nomina è oggi richiesta nel caso sia prevista in
cantiere la presenza di più imprese anche non contemporanee e nel caso che
l’entità del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini-giorno o anche nel
caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di
particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati
nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996. Nel nuovo Testo Unico, infatti,
l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con
l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso
in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non
contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel
cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di
costruire. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese esecutrici, al posto di
consegnare la documentazione relativa alla verifica della idoneità tecnico
professionale già indicata, potranno presentare al committente in sostituzione
una autocertificazione attestante la loro regolarità contributiva ed indicante
il contratto collettivo applicato.
Il
Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda la sospensione
del titolo abilitativi, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis)
del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità
contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento o del fascicolo dell’opera (i cui contenuti vengono indicati in
un allegato al Testo Unico) o anche in assenza della notifica preliminare quando
previsti. L’obbligo a carico del committente di trasmettere, altresì,
all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 sarà ora
esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all'appalto.
Importante
è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità
del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori in
quanto, contrariamente a quanto attualmente indicato nell’art. 6 comma 1 del
D. Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999, e cioè che
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
responsabile dei lavori” ed analogamente invece a quanto già indicato
nella prima versione del decreto legislativo medesimo, è stato reinserito che
“in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non
esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e
99” e cioè alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza,
dell’obbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il
coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle
imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica
preliminare.
Con
il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a
carico del datore di lavoro delle imprese
affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla
sicurezza dei lavori affidati e
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza
e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione
delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
In
merito ai requisiti professionali
del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’art. 98 del Testo Unico
nuovi titoli di studio corrispondenti alla:
a)
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a
LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e
della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto
2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono
comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b)
laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto
decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi
8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali devono
essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno due anni.
Con
riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì,
nel Testo Unico una verifica
dell’apprendimento finale da fare al termine del corso di
formazione e vengono fissate, nell’allegato XIV al Testo stesso, le modalità
ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno costituiti da una
parte teorica, comprendente un modulo giuridico per complessive 28 ore, da un
modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo metodologico/organizzativo
per complessive 16 ore nonché da una parte pratica per complessive 24 ore.
Circa
l’obbligo di trasmissione dei piani
di sicurezza, a fronte di quanto già indicato nell’articolo
13 del D. Lgs. n. 494/1996 secondo il quale “prima dell’inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”, ora con
l’art. 101 del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici
debbano invece trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette
al coordinatore per la esecuzione.
Risultano,
infine, con l’art. 157 del Testo Unico incrementate rispetto a quelle già
stabilite nel D.Lgs. n. 494/1996 le sanzioni
a carico degli inadempienti le quali:
-
per i committenti passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una ammenda
massima di 10.000 euro e da una sanzione amministrativa pecuniaria massima di
3098 euro ad una massima di 6000 euro;
-
per i coordinatori passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una massima di
12000;
-
per i datori di lavoro e per i dirigenti passano da una ammenda massima di 4131
euro ad una ammenda massima di 12000 e da una sanzione amministrativa massima di
3098 euro ad una massima di 3600 euro;
-
per i preposti passano da una ammenda massima di 1032 euro ad una massima di
2000 euro;
-
per i lavoratori autonomi da una ammenda massima fino a 516 euro ad una
massima fino a 5000 euro.