
20/12/2008
Controlli su abuso di alcool e assunzione di sostanze stupefacenti per i lavoratori "a rischio"
Il comma 4, dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 ha stabilito che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di cui al comma 2 (visite preventive, periodiche, cambio mansione, richieste da lavoratori, cessazione del rapporto di lavoro), sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Già con l'art. 15 della Legge 125/2001 era stato introdotto nell'ordinamento il concetto di "attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro (...) per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche", introducendo inoltre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro effettuati dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
I
datori di lavoro hanno pertanto l'obbligo di verificare se nell'organizzazione
del lavoro all'interno della propria azienda vi siano lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nelle tabelle seguenti, in quanto considerate come
"particolarmente a rischio per la sicurezza, l'incolumità o la salute di
terzi".
Esistono infatti due distinti elenchi di lavorazioni a rischio, uno connesso
all'abuso di alcool e l'altro connesso all'uso di sostanze stupefacenti. Se da
tale verifica vengono individuate delle lavorazioni/mansioni a rischio, il
datore di lavoro deve effettuare una formale comunicazione al medico competente
aziendale comunicando l'elenco dei lavoratori da sottoporre a controllo. In ogni
caso, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni "a
rischio" il datore di lavoro deve provvedere a richiedere al medico
competente l'idoneità alla mansione e gli eventuali accertamenti sanitari del
caso.
Problemi alcoolcorrelati:
Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell'allegato al Provvedimento del 16 marzo 2006 (tabella 1), deve essere vietata l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ed il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente aziendale, il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l'assenza di abuso di alcool da parte dei lavoratori a rischio.
Uso di sostanze stupefacenti:
Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell'allegato al Provvedimento del 30 ottobre 2007 (tabella 2), fermo restando il divieto di assunzione di alcool e droghe, il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l'assenza di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l'alcool) da parte dei lavoratori a rischio.
Tabella 1 - Problemi alcoolcorrelati Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano Provvedimento
16 marzo 2006 |
| Intesa
in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o
la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30
marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). |
|
Allegato
1 Attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
a)
impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive
modificazioni); b)
conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c)
attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 1956, n. 302); d)
fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635); e)
vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290); f)
direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modifiche); g)
manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162); 2)
dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza
dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3)
sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4)
mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di:
medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività
diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica
caposala e ferrista; 5)
vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi
materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie
svolte in strutture pubbliche e private; 6)
attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado; 7)
mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le
attività di guardia particolare e giurata; 8)
mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a)
addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso
della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto
il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli
in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b)
personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizio ferroviario; c)
personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d)
personale navigante delle acque interne; e)
personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f)
conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri
ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g)
personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito
ad attività off-shore e delle navi posatubi; h)
responsabili dei fari; i)
piloti d'aeromobile; l)
controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m)
personale certificato dal registro aeronautico italiano; n)
collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o)
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p)
addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci; 9)
addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto
e vendita di esplosivi; 10)
lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le
mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11)
capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12)
tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13)
operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore
idrocarburi; 14)
tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. |
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Tabella 2 - Tossicodipendenze Conferenza
Unificata Provvedimento
30 Ottobre 2007 |
| Intesa,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia
di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). |
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Art.
1. - Mansioni a rischio 1. Le
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute
proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di
sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto,
anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della
presente intesa. Per
tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato
disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n.
626. Allegato
I MANSIONI
CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER 1)
Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a)
impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni); b)
fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c)
direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). a)
conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della
patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b)
personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica
materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,
accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura
e coordinamento e vigilanza di una o piu' attività di sicurezza; c)
personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d)
personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e)
personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione
e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati,
filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f)
conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri
ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g)
personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina,
limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di
navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e
delle navi posatubi; h)
controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i)
personale certificato dal registro aeronautico italiano; l)
collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m)
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n)
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3)
Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,
del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di
esplosivi. |