
13/05/2009
NESSUNA
PROROGA IN VISTA PER LA SCADENZA DEL 16 MAGGIO
Sulla base delle informazioni in nostro possesso segnaliamo che probabilmente non ci sarà alcun provvedimento legislativo di modifica o di proroga dei termini per quanto riguarda l'entrata in vigore degli adempimenti introdotti dal D.Lgs. 81/08, in scadenza il prossimo 16 maggio 2009. E' probabile che le modifiche contenute nello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo nel marzo scorso saranno probabilmente approvate il prossimo mese di agosto.
Pertanto a partire dal prossimo 16 maggio:
sarà vietato effettuare le visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a);
il documento di valutazione dei rischi dovrà comprendere anche la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1);
il documento di valutazione dei rischi dovrà avere data certa (art. 28 comma 2). Poiché l’art. 53 del D.Lgs. 81/08 prevede che tutti i documenti riguardanti l’applicazione dello stesso Decreto Legislativo possano essere gestiti elettronicamente, si consiglia di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).
21/05/2009
RINVIATE
SOLO LE COMUNICAZIONI ALL'INAIL (RLS - INFORTUNI)
Con una nota del 15/05/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, è stato rinviato al 16/08/2009 l'obbligo della comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Con la Circolare n. 17/2009 emanata il 12/5/2009 dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali è stato invece rinviato a sei mesi dopo l'adozione del decreto interministeriale di realizzazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) l'obbligo di comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008.