
18/01/2010
RIVOLUZIONE "SISTRI"
SIStema
di controllo per la Tracciabilità dei RIfiuti
E' stato pubblicato sulla G.U. del 13/01/2010 il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, che è entrato in vigore il 14 gennaio 2009.
Il nuovo sistema di controllo della gestione dei rifiuti istituito dal Ministero dell'Ambiente, denominato SISTRI e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nasce con l'obiettivo di garantire una maggiore efficacia alle azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità semplificando le procedure attualmente vigenti attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico/scarico, formulario di identificazione, denuncia annuale MUD) che verranno sostituiti da un sistema di dispositivi elettronici interfacciati al portale telematico internet www.sistri.it. Nelle intenzioni il nuovo sistema introdurrà maggiore efficienza ed una rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.
In pratica, tutte le informazioni saranno accentrate in un unico sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera dovrà fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti a vario titolo da ogni soggetto interessato (produttore, trasportatore, siti e impianti di ricevimento, stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti). L'accesso a tale sistema telematico sarà effettuato mediante un dispositivo elettronico usb di identificazione dei singoli soggetti e di "firma elettronica".
In particolare inoltre, per quanto riguarda le fasi di trasporto e conferimento dei rifiuti, il SISTRI prevede l'adozione di un sistema di tracciamento che funzionerà tramite degli apparecchi tecnologici (black-box) da installare sui mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti, oltre ad altri dispositivi di controllo da installare presso gli impianti di ricevimento dei rifiuti, in grado di monitorare e registrare il transito dei mezzi di trasporto di rifiuti.
Al nuovo sistema sono obbligati ad iscriversi entro il 01/03/2010:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti (ivi compresi i produttori ricompresi nell’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 - trasportatori dei propri rifiuti);
Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) con più di 50 dipendenti (rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali);
Commercianti di rifiuti e intermediari;
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei propri consorziati;
Imprese di cui all’articolo 212, comma 5, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali);
Imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
Soggetti di cui all’articolo 5, comma 10 del D.M. 17/12/2009 (trasporto intermodale di rifiuti).
Al nuovo sistema saranno obbligati ad iscriversi dal 13/02/2010 al 30/03/2010:
Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti (compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8 - trasportatori dei propri rifiuti);
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) 5 con un numero di dipendenti da 11 a 50;
E' invece facoltativa l'iscrizione al nuovo sistema per le seguenti categorie:
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. che producono rifiuti non pericolosi;
Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g).
Le iscrizioni devono essere tassativamente effettuate entro il termine indicato e sempre entro tale data deve essere versato il contributo di iscrizione, calcolato secondo categoria di appartenenza (si veda l'allegato II). Il contributo di iscrizione dovrà in seguito essere versato tutti gli anni, entro il 31 gennaio, e sarà riferito all'anno solare di competenza indipendentemente dal periodo di fruizione del servizio. Regolarizzate le iscrizioni le imprese riceveranno, tramite appuntamento con la propria Camera di Commercio, o eventualmente con il proprio Albo Gestori Ambientali (per le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti), un dispositivo elettronico (chiavetta usb) e delle password (PIN, PUK) per ogni unità locale interessata. Tramite questo dispositivo sarà possibile (nonché obbligatorio) accedere via internet al sistema per identificarsi, firmare elettronicamente e registrare i movimenti dei propri rifiuti.
Le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti speciali riceveranno un dispositivo usb per l'unità locale ed un ulteriore dispositivo usb per ogni mezzo autorizzato utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Alle stesse aziende sarà fissato anche un appuntamento con una officina autorizzata sul territorio per installare su ogni mezzo una "black-box", dove inserire il dispositivo usb durante il trasporto, necessaria per monitorare continuamente il percorso di ogni singolo mezzo e di conseguenza del rifiuto trasportato.
Di seguito si riporta sinteticamente e senza trattare casi particolari o casi di semplificazione previsti, come avverrà in linea di massima nella pratica la gestione dei rifiuti con il nuovo sistema elettronico.
Il nuovo sistema prevede che le aziende produttrici di rifiuti si colleghino al sistema per caricare periodicamente i propri rifiuti prodotti (come se stessero caricando i propri rifiuti sul registro cartaceo di carico-scarico). In occasione del conferimento dei rifiuti per le operazioni di smaltimento/recupero, si aprirà sul sistema una scheda movimentazione dove inserire i dati relativi (come se si stesse compilando un formulario di trasporto). Il trasportatore compilerà sulla scheda movimentazione la propria parte e si caricherà "elettronicamente" i rifiuti sul proprio dispositivo Usb che inserirà nella black-box durante il trasporto. Arrivati all'impianto di destinazione i rifiuti saranno scaricati, oltre che fisicamente dall'automezzo, anche dal dispositivo Usb che il trasportatore collegherà al sistema elettronico dell'impianto di destino. Quest'ultimo compilerà la sua parte per l'accettazione dei rifiuti per conferirli all'interno del sistema.
Il SISTRI entrerà pienamente in funzione entro il primo semestre del 2010 e per il periodo iniziale è previsto che si utilizzeranno entrambi i due sistemi: quello "tradizionale" cartaceo utilizzato fino ad ora e quello "elettronico" introdotto dal SISTRI.
Essendo il Decreto di recente emanazione le perplessità ed i dubbi interpretativi sono ancora molti. La nuova normativa rappresenta un cambiamento di notevole importanza nella gestione documentale dei rifiuti. Pertanto, chiarite le varie perplessità vi terremo ulteriormente informati sulle modalità di funzionamento del SISTRI.
A disposizione per ulteriori informazioni, vi auguriamo buon lavoro.