
26/01/2012
Nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di sicurezza
Dopo quasi tre anni di attesa è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 37, comma 2 (Lavoratori, Dirigenti e Preposti), e dall’art. 34, comma 2 (Datore di Lavoro svolgente direttamente la funzione di RSPP) del D.Lgs. n. 81/08.
A partire da oggi cambiano le procedure e le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ai sensi art. 37, in quanto l'accordo definisce durata minima, contenuti e modalità di effettuazione della formazione che deve essere erogata ai lavoratori, nonché le modalità di aggiornamento periodico della stessa. Per tutti i lavoratori è previsto un percorso formativo articolato in due momenti: una Formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori delle attività economiche, ed una successiva Formazione Specifica in base al rischio dell'azienda di appartenenza per un totale di 8, 12 o 16 ore.
Fissata anche la formazione aggiuntiva per il Preposto (caporeparto, caposquadra). Il Preposto infatti, in quanto anche Lavoratore, oltre alla stessa formazione generale e specifica prevista per i Lavoratori, dovrà svolgere una successiva formazione particolare aggiuntiva di 8 ore.
Per i Dirigenti, l'obbligo di formazione è stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 che ha modificato il comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti, ha una durata di 16 ore ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
L’Accordo ha fissato anche la formazione per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione, articolando il suo percorso formativo in quattro moduli (normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori). Anche per il Datore di Lavoro (come per i lavoratori), sono previsti tre differenti livelli formativi a seconda del livello di rischio dell'azienda (basso, medio, alto) con durate variabili in complessive 16, 32, 48 ore.

Infine, tra le novità più significative introdotte si sottolinea che i Docenti devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, per buona parte dei moduli formativi e per tutti i corsi di aggiornamento, è consentita la Formazione a Distanza mediante l'uso di piattaforme telematiche con modalità di apprendimento "e-Learning" aventi caratteristiche specifiche in grado di garantire la tracciabilita' dell'azione formativa sotto la responsabilità di un Tutor.

Di seguito si riportano delle ulteriori precisazioni e indicazioni.
Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni. Buon Lavoro.
Marco Grossi
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La formazione dei lavoratori, è articolata in due momenti distinti: Formazione Generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e Formazione Specifica, in relazione al rischio effettivo dell'azienda di appartenenza (rilevato in funzione del settore ATECO), tale rischio può essere basso, medio o alto.
Durata minima dei corsi di formazione per i lavoratori
4 ore Modulo Generale + 4 ore di Form. Specifica per settori a rischio BASSO: Tot. 8 ore
4 ore Modulo Generale + 8 ore di Form. Specifica per settori a rischio MEDIO: Tot. 12 ore
4 ore Modulo Generale + 12 ore di Form. Specifica per settori a rischio ALTO: Tot. 16 ore
E' stata fissata anche la successiva formazione di aggiornamento che è di minimo 6 ore quinquennali.
Crediti formativi
Il modulo di formazione generale da 4 ore costituisce credito formativo permanente. Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore. Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla sola Formazione Generale mentre la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta. In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
E' stata fissata anche la formazione particolare aggiuntiva che deve essere erogata ai Preposti, in aggiunta appunto a quella prevista per i Lavoratori, consiste in una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per Preposti è di 8 ore
L'aggiornamento è di minimo 6 ore quinquennali.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione specifica dei Dirigenti, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18, sostituisce integralmente quella prevista per i Lavoratori.
La durata minima del modulo per Dirigenti è di 16 ore.
L'aggiornamento è di minimo 6 ore quinquennali.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO-RSPP
Anche per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) sono stati fissati i criteri minimi di formazione e di aggiornamento periodico. La nuova disciplina sostituisce le indicazioni precedentemente fissate dall’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997.
I corsi devono avere una durata minima stabilita in riferimento al livello di rischio dell'Azienda:
Rischio basso: durata minima 16 ore;
Rischio medio: durata minima 32 ore;
Rischio alto: durata minima 48 ore.
L'aggiornamento è quinquennale e può essere di 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio (basso, medio o alto).
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio dell'attività.
(CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE)
RISCHIO BASSO


RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

