Rischio di stress lavoro-correlato

Obbligo di valutazione rischio stress lavoro-correlato

In attuazione dell’art. 28 del DLgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, nella riunione del 17 novembre 2010, le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Al riguardo va innanzitutto precisato che le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che impongono ai datori di lavoro di integrare la valutazione dei rischi per i lavoratori – e il relativo documento – mediante la valutazione specifica dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, non sono attualmente operative.

In considerazione della complessità della materia e delle difficoltà ripetutamente segnalate in ordine all’individuazione delle corrette modalità di valutazione, il comma 1-bis del citato art. 28 ha, infatti, affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione dello stress lavoro-correlato, fissando, nel contempo, il termine di decorrenza del relativo obbligo, anche in difetto delle predette indicazioni, al 1° agosto 2010; termine poi prorogato, ad opera del DL 78/2010, al 31 dicembre 2010.

Al fine di rispettare tale previsione e fornire un valido e concreto supporto ai datori di lavoro, la Commissione consultiva permanente ha, quindi, provveduto ad elaborare, e ad approvare in via definitiva, le indicazioni metodologiche di seguito esaminate.

La prima parte del documento ricorda che, in base alla definizione recata dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, per “stress” si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste – per quanto qui interessa, richieste lavorative – rivolte loro. Nello specifico, lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione di tale particolare tipologia di rischio è parte integrante della più ampia valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo e deve essere effettuata (al pari di ogni altro rischio) dal datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il medico competente, ove nominato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ciò premesso si passa alla descrizione del nuovo percorso metodologico, articolato in due fasi: una necessaria (la “valutazione preliminare”); l’altra eventuale (la “valutazione approfondita”).

La “valutazione preliminare” consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti quanto meno a tre distinte categorie: “eventi sentinella” (es. indici infortunistici, assenze per malattia, ricambio del personale, frequenti e specifiche lamentele dei lavoratori), “fattori di contenuto del lavoro” (es. ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari), “fattori di contesto del lavoro” (es. autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, comunicazione scarsa ed incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
Ove, al termine di questa prima fase, non emergano rischi da stress lavoro-correlato tali da richiedere necessario il ricorso a misure correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a documentare tale attività nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, impostando un piano di monitoraggio.
In caso contrario, occorrerà, invece, procedere alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, formativi, misure di gestione e comunicazione) e, qualora gli stessi dovessero risultare inefficaci, scatterà l’obbligo di procedere anche alla “valutazione approfondita”, ossia alla valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato da parte dei lavoratori, attraverso strumenti d’indagine quali questionari, “focus group”, “interviste semistrutturate”, ecc.

Pertanto i datori di lavoro dovranno procedere all’avvio delle operazioni di valutazione di cui si tratta a partire dal 31 dicembre 2010. Tale data, individuata dal legislatore come termine di decorrenza dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavorativo, deve, infatti, essere intesa – precisa, in chiusura, la Commissione – come data di avvio delle attività valutative, in base alle nuove linee di indirizzo.
I datori di lavoro che, alla data del 17 novembre 2010, risultino aver già effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato in conformità ai contenuti del citato Accordo europeo del 2004, non dovranno ripetere l’indagine, ma potranno limitarsi, ove necessario, all’aggiornamento della medesima nel rispetto della nuova metodologia, costituente il livello minimo ed inderogabile di attuazione delle norme sulla valutazione dello stress da lavoro.

A disposizione per ulteriori informazioni, vi auguriamo buon lavoro.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *