Rischio-cancerogeno-81-08-2398-2017

Rischi cancerogeni – Modificato il D.Lgs. 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 44/2020, a partire dal prossimo 24 giugno l’Italia recepisce la direttiva UE 2017/2398 per quanto riguarda la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni introducendo 11 nuove sostanze cancerogene nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, introducendo 1 nuovo processo nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, modificando inoltre il comma 6 dell’Art. 242 del D.Lgs. 81/2008.

Sostanzialmente si introducono delle ulteriori misure di informazione dei lavoratori e di sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori esposti (art. 242 c. 6), oltre ad introdurre nuove sostanze, miscele e processi lavorativi con relativi valori limite da rispettare.

In particolare si evidenzia che all’allegato XLII è stato introdotto il punto 6:
  • 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione
ed all’allegato XLIII sono stati tabellati ed introdotti dei valori limite di esposizione per:
  • Composti di cromo VI
  • Fibre ceramiche refrattarie
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Ossido di etilene
  • 1,2-Epossipropano
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • O-Toluidina
  • 1,3-Butadiene
  • Idrazina
  • Bromoetilene
Con l’entrata in vigore del decreto scattano quindi dei nuovi obblighi di valutazione dei rischi per le aziende interessate ai nuovi procedimenti ed alle nuove sostanze introdotte, nonché di informazione dei lavoratori e di sorveglianza sanitaria per un periodo di tempo ritenuto sufficiente a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Lo studio è come sempre a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.
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