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Aggiornato il protocollo condiviso nazionale per il contenimento del Covid-19 sui luoghi di lavoro

Con Comunicato del Ministero del Lavoro del 30/06/2022 dopo una intensa giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza (14 marzo 2020, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), ed aggiorna tali misure delineando delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che tengano conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della necessità di mantenere delle misure efficaci per prevenire i rischi di contagio.

In particolare è la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità a destare preoccupazione e che richiede la promozione di misure per garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a tutela dei lavoratori.

Le misure prevenzionali indicate nel documento riguardano:

  • le informazioni rivolte a tutti i lavoratori in merito al rischio di contagio da Covid-19,
  • le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro,
  • la gestione degli appalti,
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria,
  • le precauzioni igieniche personali,
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
  • la gestione degli spazi comuni,
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti,
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • la sorveglianza sanitaria,
  • la promozione del lavoro agile,
  • la protezione rafforzata rivolta ai lavoratori fragili.

L’attuale Protocollo, più snello dei precedenti, contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica. Rappresenta una semplificazione importante del quadro di regole ma non deve essere considerato un “liberi tutti”, considerando in modo particolare la recente impennata dei contagi e dei relativi indici caratteristici.

Il Protocollo promuove l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2. La mascherina FFP2 deve restare un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o per i luoghi aperti al pubblico, o dove comunque non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro a causa delle specificità delle attività lavorative svolte.

A tal fine il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Il documento pone al centro il ruolo dei comitati aziendali e della figura del medico competente per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione del Covid-19. I comitati aziendali, ferme restando le indicazioni e le raccomandazioni generali, hanno il compito di stabilire delle specifiche misure da attuare in azienda tenendo conto dei luoghi e delle lavorazioni svolte, nonché della presenza di lavoratori considerati fragili e maggiormente suscettibili, in quanto immunodepressi o affetti da patologie che ne aumentano la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale da Sars-Cov-2.

Pertanto il datore di lavoro, su specifica indicazione del comitato aziendale, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente, tenendo conto delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, ha il compito di individuare delle misure più restrittive rispetto alle indicazioni generali del protocollo, nonché particolari gruppi di lavoratori per i quali continuare ad esigere l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (FFP2), che dovranno essere indossati durante il lavoro, con particolare attenzione ai soggetti fragili.

MUD 2022: La scadenza per la presentazione slitta al 21/05/2022

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato il nuovo D.P.C.M. 17 dicembre 2021 che ha introdotto delle modifiche al Modello Unico di Dichiarazione ambientale che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

In quanto l’art. 6 comma 2-bis della Legge 70/1994 stabilisce che il termine per la presentazione del modello venga fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni apportate nell’anno successivo a quello di riferimento, la prossima scadenza della presentazione del modello sarà il 21 maggio 2022.

Miniriforma del Decreto Legislativo 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 215/2021 è stato convertito con modifiche il Decreto Fiscale, D.L. n. 146/2021, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il Decreto Fiscale tuttavia ha introdotto delle importanti modifiche anche al testo di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

 

Novità in arrivo in materia di formazione e addestramento dei Lavoratori, compreso il Datore di Lavoro

Entro il 30/06/2022 dovranno essere rivisti i criteri le modalità di erogazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori promuovendo:

  • una rivisitazione ed accorpamento dei diversi accordi attuativi in materia di formazione e addestramento dei lavoratori;
  • l’estensione dell’obbligo di formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro con corsi di formazione di durata e contenuti minimi che potranno essere svolti con modalità esclusivamente “in presenza”;
  • l’introduzione di nuove modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’individuazione di nuove modalità per le verifiche di efficacia della formazione erogata sul posto di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’introduzione dell’obbligo di tracciamento degli interventi di addestramento dei lavoratori mediante la tenuta di un apposito registro, anche informatizzato.

Per queste importanti novità attendiamo la probabile emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione il quale dovrà integrare o sostituire integralmente i precedenti Accordi del 21/12/2011 e del 07/07/2016, e che, in previsione, dovrà essere emanato entro il 30/06/2022.

 

Rinnovato il ruolo del Preposto

La figura del preposto diventerà sempre più centrale nell’ambito della prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’Art. 18 del D.Lgs 81/2008 viene infatti introdotto espressamente l’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente di individuare il preposto o i preposti incaricati dell’effettuazione delle attività di vigilanza sul lavoro svolto. L’individuazione può essere effettuata ad esempio nell’ambito di un organigramma per la sicurezza o di un mansionario. Potrebbe anche essere opportuno formalizzare un incarico accettato per iscritto dall’incaricato. Per tale scopo si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Modificato l’articolo 19 (Obblighi del preposto), Preposto il quale:

“in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Introdotta inoltre la nuova lettera f-bis al comma 1, che rende ancora più rilevante l’intervento del Preposto:

“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l’attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Modificato infine anche l’articolo 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 è stato infatti aggiunto il seguente comma 8-bis:

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

Cosa fare

Per le aziende dove la figura del Preposto non è mai stata chiaramente individuata è consigliabile quindi produrre un mansionario o un organigramma della sicurezza nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, individuando i preposti i quali potranno altresì essere incaricati con atto formale. Si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Per le aziende dove invece i Preposti erano già stati individuati in modo formale è consigliabile trasmettere loro una informativa in merito alle recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fiscale.

Seguiranno eventuali ulteriori approfondimenti.

Buon lavoro


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Aggiornamento – Febbraio 2022

Si rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 [link] ha fornito dei primi chiarimenti in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nella circolare si chiarisce che mentre per quanto riguarda i nuovi obblighi di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti si dovrà attendere un nuovo Accordo Stato-Regioni, le nuove modalità di addestramento dei lavoratori introdotte con la riformulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, trovano invece immediata applicazione.

La nuova formulazione dell’art. 37, comma 5,  ora prevede che:

“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Chiarito, qualora fosse stato necessario, in cosa consiste l’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza viene purtroppo spesso tralasciata, ci preme sottolineare la necessità di organizzare e promuovere in azienda le attività di addestramento nonché il loro tracciamento. Si evidenzia infatti che le attività di addestramento devono essere registrate in qualche modo in registri appositamente predisposti, eventualmente tenuti anche su supporto informatico.