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Restrizioni per l’utilizzo dei diisocianati

Con la pubblicazione del Regolamento Europeo UE 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale. A partire dal 24 agosto 2023 l’utilizzo di tali prodotti sarà consentito solo rispettando alcune condizioni.

I diisocianati sono composti chimici soggetti a restrizione in quanto particolarmente irritanti ed in grado di scatenare gravi reazioni allergiche cutanee e respiratorie. Tali composti chimici sono contenuti in molti adesivi, resine o sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.

Secondo il Regolamento Europeo UE 2020/1149 l’utilizzo dei prodotti chimici contenenti diisocianati per scopi industriali e professionali in percentuale superiore al 0,1% sarà consentito solo dopo aver completato un percorso formativo specifico.

Pertanto per ogni azienda diventa necessario:

1. Controllare nell’ambito della propria valutazione del rischio chimico, se tra i prodotti chimici in uso ai propri lavoratori ve ne sono alcuni che contengono diisocianati, consultando le schede di sicurezza aggiornate;

2. Valutare se è possibile sostituire questi prodotti chimici con altri che non contengono diisocianati;

3. Se non è possibile sostituire questi prodotti, se la percentuale di diisocianati è superiore al 0,1% è necessario erogare ai lavoratori un corso di formazione specifico.

La scadenza per erogare questa formazione è appunto il 24 agosto 2023. Dopo questa data l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati sarà consentito solo agli operatori che hanno ricevuto una formazione in materia di tutela della salute e sicurezza per l’utilizzo di tali prodotti.

Come valutare le presenza di diisocianati nei prodotti in uso
Bisogna controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati (vernici poliuretaniche, prodotti adesivi e sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.) e controllare se tra le sostanze contenute sono indicato gli diisocianati.
In alternativa è possibile consultare la sezione 15 della scheda di sicurezza e verificare se è citata la restrizione n. 74.

MUD 2023: La scadenza per la presentazione slitta a luglio

Si informa che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023.

Il nuovo D.P.C.M. ha introdotto delle modifiche al Modello Unico di Dichiarazione ambientale che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2023 con riferimento all’anno precedente.

In quanto l’art. 6 comma 2-bis della Legge 70/1994 stabilisce che il termine per la presentazione del modello venga fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni apportate nell’anno successivo a quello di riferimento, la prossima scadenza della presentazione del modello sarà il 8 luglio 2023.

Aggiornamento schede di sicurezza secondo il Regolamento UE 2020/878

Dal 1 gennaio 2023 sono diventate obbligatorie le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878. Essendo terminata la fase transitoria sono divenute obbligatorie le numerose e significative modifiche alle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di sostanze e miscele, così come introdotte dal nuovo regolamento europeo. Pertanto tutte le SDS devono essere aggiornate in conformità ai nuovi criteri fissati dal Regolamento UE 2020/878.

Numerose sono le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo tra le quali:

  • indicazione del codice identificatore unico di formula (UFI) nella sezione 1.1 della SDS qualora una miscela è legata, in conformità all’Allegato VIII del CLP, ad un UFI (identificatore unico di formula)
  • devono essere indicate le prescrizioni specifiche necessarie per quelle sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
  • Indicazione se si tratta di sostanza con dimensioni nanometriche utilizzando eventualmente la dicitura «nanoforma» nella sezione 1
  • Indicazione nelle sezioni 3.1 e 3.2, dei limiti di concentrazione specifici, dei fattori di moltiplicazione M e delle stime della tossicità acuta stabiliti dal reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP). Se disponibili, tali dati sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele
  • Sono stati abbassati alcuni limiti di concentrazione per l’inserimento in scheda delle sostanze contenute in miscela ed è stato introdotto il limite ≥0,1% per gli interferenti endocrini
  • devono essere integrate le sezioni 9 e 14 delle SDS con le disposizioni specifiche stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), con un ampliamento della sezione 9 (proprietà fisico-chimiche), e un aggiornamento della sezione 14, informazioni sul trasporto

Per le schede destinate all’Italia, a partire dal 1 ottobre 2022 vige l’obbligo, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2020, di riportare in sezione 1.4 gratuitamente i numeri di telefono dei 10 Centri antiveleni (CAV). I numeri sono reperibili dal sito ISS- Istituto Superiore di Sanità:

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Università di Foggia” – Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

Un utile riferimento può essere il documento ECHA “Orientamenti sulla compilazione della scheda di sicurezza” che si rende disponibile per il download.

Buon lavoro!


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