Aggiornamento della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, tra vari dubbi e differenti interpretazioni, in merito agli obblighi di aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza di cantiere (CSP-CSE).
L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.
Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE, parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio scadrà il 15 maggio 2018… e così via.
Alcuni dubbi interpretativi vengono sciolti dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.
In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, I coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2013, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste, decade la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenta le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodichè inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2018.. e così via.
Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo.
Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.
Si tratta chiaramente di una interpretazione delle norme particolarmente restrittiva onde evitare qualsiasi contestazione a maggiore garanzia della conformità legislativa dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di CSP-CSE.
Buon lavoro.