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Aggiornato il protocollo condiviso nazionale per il contenimento del Covid-19 sui luoghi di lavoro

Con Comunicato del Ministero del Lavoro del 30/06/2022 dopo una intensa giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza (14 marzo 2020, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), ed aggiorna tali misure delineando delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che tengano conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della necessità di mantenere delle misure efficaci per prevenire i rischi di contagio.

In particolare è la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità a destare preoccupazione e che richiede la promozione di misure per garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a tutela dei lavoratori.

Le misure prevenzionali indicate nel documento riguardano:

  • le informazioni rivolte a tutti i lavoratori in merito al rischio di contagio da Covid-19,
  • le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro,
  • la gestione degli appalti,
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria,
  • le precauzioni igieniche personali,
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
  • la gestione degli spazi comuni,
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti,
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • la sorveglianza sanitaria,
  • la promozione del lavoro agile,
  • la protezione rafforzata rivolta ai lavoratori fragili.

L’attuale Protocollo, più snello dei precedenti, contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica. Rappresenta una semplificazione importante del quadro di regole ma non deve essere considerato un “liberi tutti”, considerando in modo particolare la recente impennata dei contagi e dei relativi indici caratteristici.

Il Protocollo promuove l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2. La mascherina FFP2 deve restare un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o per i luoghi aperti al pubblico, o dove comunque non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro a causa delle specificità delle attività lavorative svolte.

A tal fine il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Il documento pone al centro il ruolo dei comitati aziendali e della figura del medico competente per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione del Covid-19. I comitati aziendali, ferme restando le indicazioni e le raccomandazioni generali, hanno il compito di stabilire delle specifiche misure da attuare in azienda tenendo conto dei luoghi e delle lavorazioni svolte, nonché della presenza di lavoratori considerati fragili e maggiormente suscettibili, in quanto immunodepressi o affetti da patologie che ne aumentano la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale da Sars-Cov-2.

Pertanto il datore di lavoro, su specifica indicazione del comitato aziendale, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente, tenendo conto delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, ha il compito di individuare delle misure più restrittive rispetto alle indicazioni generali del protocollo, nonché particolari gruppi di lavoratori per i quali continuare ad esigere l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (FFP2), che dovranno essere indossati durante il lavoro, con particolare attenzione ai soggetti fragili.

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

E’ stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 che entra in vigore oggi, 22 settembre 2021, in sostanza confermando quanto già varato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso in merito all’introduzione dell’obbligo del Certificato Verde Covid-19 per i lavoratori, il cosiddetto “green-pass”, necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro. A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (che ad oggi è il termine dello stato di emergenza), sarà infatti obbligatorio esibire il Certificato Verde Covid-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori privati compresi i lavoratori autonomi nonché gli eventuali lavoratori esterni alle aziende, quali ad esempio manutentori, artigiani, professionisti e appaltatori in genere. Il lavoratore sprovvisto del Certificato Verde Covid-19, a partire dal 15 ottobre non potrà accedere ai luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione fino alla presentazione di una valida certificazione.

Controlli
I controlli sul corretto possesso del Certificato Verde Covid-19 sono demandati ai rispettivi datori di lavoro. Possibilmente tali controlli saranno da effettuarsi all’accesso al luogo di lavoro ed è prevista anche la possibilità di effettuare controlli a campione. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno pertanto definire le modalità per l’organizzazione di tali verifiche. Il lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro sprovvisti di un valido Certificato Verde Covid-19 o documentazione equipollente, sono passibili di provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.

Sanzioni
Il lavoratore che verrà sorpreso all’interno dei luoghi di lavoro senza un valido Certificato Verde Covid-19 rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro senza altre conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Le sanzioni per i datori di lavoro che non metteranno in pratica le misure di controllo previste entro il 15 ottobre vanno dai 400 ai 1.000 euro. Gli accertamenti delle violazioni potranno essere effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza e le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto.

Vaccinazioni
Si tenga presente che il green pass verrà generato a partire dal 12° giorno dopo la somministrazione della prima dose e sarà valido a partire dal 15° giorno fino alla dose di richiamo. Unica eccezione per i guariti dal Covid-19, per i quali il Certificato Verde Covid-19 viene attivato immediatamente, a partire dal giorno stesso della somministrazione della prima dose di vaccino.

Tamponi
In alternativa alla vaccinazione, per ottenere il Certificato Verde Covid-19 è possibile sottoporsi al tampone nasofaringeo o salivare. In questo caso il Green-pass ha una validità di 48 ore se si ottiene con il test rapido antigenico, mentre invece il tampone molecolare ha una validità di 72 ore. E’ prevista l’applicazione di un prezzo calmierato per i tamponi che verranno effettuati presso farmacie e le strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione dei test. I tamponi saranno gratuiti solo per chi è esentato dalla vaccinazione presentando apposita certificazione medica.

Chi controlla
I controlli sul corretto possesso del Certificato Verde Covid-19 sono demandati al datore di lavoro e possibilmente saranno da effettuarsi all’accesso al luogo di lavoro, anche a campione. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione di tali verifiche. Il decreto prevede espressamente un atto di nomina formale con cui il datore di lavoro individui il soggetto o i soggetti incaricati di accertare il rispetto dell’obbligo Certificato Verde Covid-19 imposto dalla normativa.

Implicazioni sulla tutela della privacy
Sebbene il decreto non preveda nulla di esplicito in merito alle implicazioni sulla tutela dei dati personali sarà opportuno prendere in considerazione tale nuovo trattamento nell’ambito degli adempimenti di cui al GDPR. L’addetto al controllo incaricato dal datore di lavoro dovrà essere considerato un autorizzato al trattamento da parte di quest’ultimo, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel Green pass è soggetto. Sarà quindi opportuno formalizzare un atto di designazione del controllore incaricato quale lavoratore “autorizzato al trattamento”, avendo cura di chiarire formalmente le modalità attuative concrete con cui il controllore dovrà effettuare le verifiche ed in che modo registrarne l’esito. Inoltre sarà opportuno definire la procedura da applicarsi in caso di esito di verifica negativa del Green pass o di mancanza dello stesso, avendo cura di garantire il diritto alla riservatezza e dignità del lavoratore. E’ pertanto auspicabile infine una integrazione dei documenti privacy in uso alle aziende, quali il registro dei trattamenti e l’informativa sulla privacy per i lavoratori dipendenti, anche redigendone una ad hoc e apponendola in bacheca o in prossimità del luogo in cui l’addetto effettua la verifica.

Chiarimenti attesi
Siamo in attesa dei preannunciati chiarimenti tecnici da parte del Governo che dovrà emanare delle specifiche linee guida operative a supporto delle aziende.

 

Link a collegamenti esterni

App VerificaC19 – Informazioni per gli operatori

 

Aggiornato l’elenco degli agenti cancerogeni in ambito lavorativo

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 febbraio 2021 è stata recepita la direttiva UE 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva UE 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva CE 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Pertanto sono stati sostituiti gli Allegati XLII e XLIII al D.Lgs. n. 81/2008, il cui contenuto è stato allineato alle recenti disposizioni introdotte.

Tra le modifiche introdotte si evidenziano:

Allegato XLII – aggiunta nella lista delle Sostanze, Miscele e processi, i riferimenti a:

  • Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
  • Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)

Allegato XLIII – modifica sostanziale dell’elenco, in particolare quelli che hanno effetti sulla cute vengono maggiormente differenziati. Sono stati inseriti ex novo agenti come:

  • Berillio
  • Acido arsenico
  • Formaldeide
  • Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel
  • Miscele di idrocarburi policiclici
  • Oli minerali usati nei motori a combustione interna

Ne consegue che le attività lavorative che comportano la presenza di tali sostanze, miscele e processi sono invitate a rivedere il proprio documento di valutazione del rischio in collaborazione con il Medico Competente, con particolare attenzione alla valutazione del rischio chimico-cancerogeno.