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Nuovo DPCM contenente misure straordinarie in vigore fino al 24 novembre

In questi mesi non abbiamo mai interrotto le attività di informazione e formazione di lavoratori ed organizzazioni aziendali, cercando di sensibilizzare tutti in merito all’importanza di attuare il distanziamento, le misure igieniche, il corretto utilizzo delle mascherine, proprio perché non siamo  ancora usciti dalla “fase 2”. La recente impennata dei contagi, la cosiddetta “seconda ondata”, ci conferma purtroppo che ci troviamo oggi più che mai nella “fase di convivenza” con il Virus Sars-Cov-2.

Con il DPCM 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 265, sono state introdotte delle nuove disposizioni urgenti applicabili dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020. Hanno fatto scalpore le forti restrizioni introdotte per limitare le occasioni di aggregazione in riferimento alle attività considerate “non essenziali” quali, centri commerciali, bar e ristoranti, palestre e teatri, disponendone la chiusura o limitandone fortemente gli orari di apertura.

Per tutte le aziende, in ogni caso, durante lo svolgimento della loro attività è necessario tener conto di quanto indicato nell’Articolo 1, comma 3, lettera ll) del nuovo DPCM, che recita:

 

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

 

Trattasi di “raccomandazioni” in quanto tali indicazioni erano in sostanza già contenute in provvedimenti già in vigore, con particolare riferimento al Protocollo Condiviso tra Governo e Parti Sociali del 24 aprile 2020.

E’ pertanto necessario non abbassare la guardia e che le organizzazioni aziendali continuino a promuovere i comportamenti virtuosi facendo quanto possibile per attuare i propri protocolli allo scopo di declinare nell’ambito della propria realtà aziendale delle efficaci misure che consentano di:

  • Evitare gli assembramenti mettendo in atto misure straordinarie per garantire il distanziamento sociale;
  • Ridurre il personale presente sul posto di lavoro anche facendo ricorso al lavoro a distanza dal proprio domicilio ove possibile;
  • Promuovere l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti;
  • Esigere il rispetto dei protocolli aziendali anti-contagio;
  • Promuovere ed esigere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  • Attuare delle efficaci misure igieniche e sanificazioni.

Si ricorda che trattasi di obblighi sanzionabili penalmente per tutti i soggetti della sicurezza. E’ pertanto necessario esigere la concreta attuazione delle misure anti-contagio, promuovendo dei controlli rispetto all’attuazione dei protocolli aziendali. Eventualmente la direzione aziendale sarà tenuta a mettere in atto dei richiami nonché dei formali provvedimenti disciplinari rivolti agli eventuali lavoratori inadempienti.

Rischi cancerogeni – Modificato il D.Lgs. 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 44/2020, a partire dal prossimo 24 giugno l’Italia recepisce la direttiva UE 2017/2398 per quanto riguarda la protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni introducendo 11 nuove sostanze cancerogene nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, introducendo 1 nuovo processo nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, modificando inoltre il comma 6 dell’Art. 242 del D.Lgs. 81/2008.

Sostanzialmente si introducono delle ulteriori misure di informazione dei lavoratori e di sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori esposti (art. 242 c. 6), oltre ad introdurre nuove sostanze, miscele e processi lavorativi con relativi valori limite da rispettare.

In particolare si evidenzia che all’allegato XLII è stato introdotto il punto 6:
  • 6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione
ed all’allegato XLIII sono stati tabellati ed introdotti dei valori limite di esposizione per:
  • Composti di cromo VI
  • Fibre ceramiche refrattarie
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Ossido di etilene
  • 1,2-Epossipropano
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • O-Toluidina
  • 1,3-Butadiene
  • Idrazina
  • Bromoetilene
Con l’entrata in vigore del decreto scattano quindi dei nuovi obblighi di valutazione dei rischi per le aziende interessate ai nuovi procedimenti ed alle nuove sostanze introdotte, nonché di informazione dei lavoratori e di sorveglianza sanitaria per un periodo di tempo ritenuto sufficiente a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Lo studio è come sempre a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti.

Maggiore attenzione ai condizionatori d’aria per evitare la diffusione del Covid-19

Oltre alla doverosa attenzione rivolta alle norme di igiene ed alla sanificazione degli ambienti per limitare la diffusione del Covid-19, in base a quando indicato dal recente aggiornamento del rapporto numero 5 del 2020 curato dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità, sono sufficienti poche ma importanti regole anche nella gestione degli impianti di aria condizionata. Attenzione quindi all’igiene degli impianti ed al ricambio d’aria degli ambienti. Attenzione inoltre ai prodotti disinfettanti impiegati ed a come vengono utilizzati sugli impianti di condizionamento. L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti indicato come comportarsi a seconda delle diverse tipologie di impianti, da quelli più grandi fino ai piccoli climatizzatori portatili.

Impianti con sistemi a Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

Nei locali chiusi con sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata che ne garantiscono il ricambio d’aria, è consigliabile tenere accesi questi impianti 24 ore su 24, con la possibilità di diminuire la ventilazione nelle ore in cui i locali sono inutilizzati.

Escludere totalmente il ricircolo dell’aria perché potrebbe favorire il rimescolamento e la diffusione degli agenti patogeni.

Dove possibile cambiare l’aria più volte al giorno aprendo le finestre.

Sottoporre le prese d’aria e le griglie di ventilazione a pulizia e sanificazione.

Impianti con areazione centralizzata e condizionatori autonomi

Negli ambienti dove sono presenti impianti centralizzati misti di riscaldamento e condizionamento, è consigliabile che gli apparecchi collocati nei diversi ambienti, ovvero fancoil e ventilconvettori, vengano tenuti spenti per evitare che il ricircolo dell’aria dell’ambiente favorisca l’accumulo e la possibile diffusione degli agenti contaminanti.

La polvere catturata dal filtro rappresenta potenzialmente un ambiente favorevole per la possibile diffusione degli agenti biologici come il coronavirus.

Se in ogni stanza è garantita la presenza di una sola persona, i sistemi possono essere tenuti accesi ma è consigliabile pulire i filtri almeno ogni 4 settimane. I filtri vanno invece puliti settimanalmente negli ambienti frequentati da più persone.

Lo stesso discorso vale anche per i piccoli condizionatori autonomi con unità esterna o per i climatizzatori portatili: i filtri vanno puliti ogni settimana se negli ambienti lavorano più persone ed ogni quattro settimane nel caso sia presente solo una persona.

Indicazioni per la pulizia-sanificazione dei condizionatori

L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda la pulizia di prese d’aria e griglie di ventilazione a impianti fermi utilizzando panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con etanolo (alcol etilico) al 70%. Le superfici vanno poi asciugate prima della riaccensione degli impianti.

La pulizia dei filtri dei condizionatori, dei fancoil e dei ventilconvettori vanno effettuate seguendo le istruzioni dei rispettivi produttori evitando di spruzzare prodotti per la sanificazione o spray disinfettanti direttamente sui filtri ad impianti accesi.

Durante le operazioni di pulizia arieggiare sempre le stanze aprendo le finestre facendolo preferibilmente più volte al giorno per pochi minuti invece che una sola volta per tempi più lunghi.

I ambienti privi di finestre dotati di ventilatori o aspiratori, questi impianti devono essere tenuti accesi durante tutto l’orario di lavoro.

In caso di locali di lavoro che siano stati frequentati da una persona con infezione conclamata da Covid-19 è invece obbligatoria una particolare sanificazione secondo le indicazioni del Ministero della Salute contenute nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020.


Download:

Link al rapporto numero 5 del 2020 curato dall’ISS, Istituto Superiore di Sanità

 

 


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