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Sconto fino al 30% sul premio INAIL per le aziende virtuose

Il tanto atteso super sconto (fino al 30%) sui premi INAIL da pagare è Legge. Il 16 febbraio è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro 3 dicembre 2010, inerente la “riscrittura dell’art. 24 DM 12 dicembre 2000”. L’articolo 1 del decreto, sostituisce infatti l’art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, che fino ad ora regolava la materia degli “sconti INAIL”.
Occorre infatti anticipare che sono state elevate le percentuali di sconto applicabili alle piccole e medie imprese. In passato, le tariffe prevedevano sconti del 5 e del 10% con due sole fasce di applicazione; l’attuale regime incentivante alla sicurezza contempla invece 6 differenti parametri, con un picco di sconto del 30% applicabile alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori.

Vediamo in sintesi quali novità sono intervenute, e come e quando ottenere lo sconto. L’art. 1 del decreto prevede che l’oscillazione del tasso medio per prevenzione è ottenibile dopo i primi due anni di attività con le seguenti modalità.
Trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori – anno Riduzione 
Fino a 10  30% 
Da 11 a 50 23% 
Da 51 a 100  18% 
Da 101 a 200  15% 
Da 201 a 500 12% 
Oltre 500  7% 

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quanto prescritto della normativa vigente.
A pena d’inammissibilità, l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell’istanza l’INAIL puo’ provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
Entro 120 giorni dalla data della domanda, l’INAIL risponderà al datore di lavoro richiedente lo sconto, inviandogli con lettera raccomandata con avviso di ricevimento un “provvedimento motivato”.
La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonche’ all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato e’ comunicato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla fine del primo biennio di applicazione, l’INAIL provvederà al monitoraggio dell’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell’economia e delle finanze.
Si spera che questo provvedimento potrà consentire -in questi tempi di “contrizione” economica- a molte piccole imprese investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, ammortizzabili almeno in parte con il maggior sconto praticato.

A disposizione per ulteriori informazioni, vi auguriamo buon lavoro.

Obbligo di valutazione rischio stress lavoro-correlato

In attuazione dell’art. 28 del DLgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, nella riunione del 17 novembre 2010, le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Al riguardo va innanzitutto precisato che le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che impongono ai datori di lavoro di integrare la valutazione dei rischi per i lavoratori – e il relativo documento – mediante la valutazione specifica dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, non sono attualmente operative.

In considerazione della complessità della materia e delle difficoltà ripetutamente segnalate in ordine all’individuazione delle corrette modalità di valutazione, il comma 1-bis del citato art. 28 ha, infatti, affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione dello stress lavoro-correlato, fissando, nel contempo, il termine di decorrenza del relativo obbligo, anche in difetto delle predette indicazioni, al 1° agosto 2010; termine poi prorogato, ad opera del DL 78/2010, al 31 dicembre 2010.

Al fine di rispettare tale previsione e fornire un valido e concreto supporto ai datori di lavoro, la Commissione consultiva permanente ha, quindi, provveduto ad elaborare, e ad approvare in via definitiva, le indicazioni metodologiche di seguito esaminate.

La prima parte del documento ricorda che, in base alla definizione recata dall’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, per “stress” si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste – per quanto qui interessa, richieste lavorative – rivolte loro. Nello specifico, lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione di tale particolare tipologia di rischio è parte integrante della più ampia valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo e deve essere effettuata (al pari di ogni altro rischio) dal datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il medico competente, ove nominato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ciò premesso si passa alla descrizione del nuovo percorso metodologico, articolato in due fasi: una necessaria (la “valutazione preliminare”); l’altra eventuale (la “valutazione approfondita”).

La “valutazione preliminare” consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti quanto meno a tre distinte categorie: “eventi sentinella” (es. indici infortunistici, assenze per malattia, ricambio del personale, frequenti e specifiche lamentele dei lavoratori), “fattori di contenuto del lavoro” (es. ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari), “fattori di contesto del lavoro” (es. autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, comunicazione scarsa ed incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
Ove, al termine di questa prima fase, non emergano rischi da stress lavoro-correlato tali da richiedere necessario il ricorso a misure correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a documentare tale attività nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, impostando un piano di monitoraggio.
In caso contrario, occorrerà, invece, procedere alla pianificazione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, formativi, misure di gestione e comunicazione) e, qualora gli stessi dovessero risultare inefficaci, scatterà l’obbligo di procedere anche alla “valutazione approfondita”, ossia alla valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato da parte dei lavoratori, attraverso strumenti d’indagine quali questionari, “focus group”, “interviste semistrutturate”, ecc.

Pertanto i datori di lavoro dovranno procedere all’avvio delle operazioni di valutazione di cui si tratta a partire dal 31 dicembre 2010. Tale data, individuata dal legislatore come termine di decorrenza dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavorativo, deve, infatti, essere intesa – precisa, in chiusura, la Commissione – come data di avvio delle attività valutative, in base alle nuove linee di indirizzo.
I datori di lavoro che, alla data del 17 novembre 2010, risultino aver già effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato in conformità ai contenuti del citato Accordo europeo del 2004, non dovranno ripetere l’indagine, ma potranno limitarsi, ove necessario, all’aggiornamento della medesima nel rispetto della nuova metodologia, costituente il livello minimo ed inderogabile di attuazione delle norme sulla valutazione dello stress da lavoro.

A disposizione per ulteriori informazioni, vi auguriamo buon lavoro.

Controlli di assunzione alcool e sostanze stupefacenti per i lavoratori a rischio

Il comma 4, dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 ha stabilito che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di cui al comma 2 (visite preventive, periodiche, cambio mansione, richieste da lavoratori, cessazione del rapporto di lavoro), sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Già con l’art. 15 della Legge 125/2001 era stato introdotto nell’ordinamento il concetto di “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro (…) per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, introducendo inoltre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro effettuati dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

I datori di lavoro hanno pertanto l’obbligo di verificare se nell’organizzazione del lavoro all’interno della propria azienda vi siano lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nelle tabelle seguenti, in quanto considerate come “particolarmente a rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi”. Esistono infatti due distinti elenchi di lavorazioni a rischio, uno connesso all’abuso di alcool e l’altro connesso all’uso di sostanze stupefacenti. Se da tale verifica vengono individuate delle lavorazioni/mansioni a rischio, il datore di lavoro deve effettuare una formale comunicazione al medico competente aziendale comunicando l’elenco dei lavoratori da sottoporre a controllo. In ogni caso, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni “a rischio”  il datore di lavoro deve provvedere a richiedere al medico competente l’idoneità alla mansione e gli eventuali accertamenti sanitari del caso.

Problemi alcool correlati:

Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 16 marzo 2006 (tabella 1), deve essere vietata l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ed il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente aziendale, il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di abuso di alcool da parte dei lavoratori a rischio.

Uso di sostanze stupefacenti:

Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 30 ottobre 2007 (tabella 2), fermo restando il divieto di assunzione di alcool e droghe, il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l’alcool) da parte dei lavoratori a rischio.

Tabella 1 – Problemi alcoolcorrelati

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 16 marzo 2006 – Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n.75  

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).  

Allegato 1

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d’aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.  

Tabella 2 – Tossicodipendenze

Conferenza Unificata – Provvedimento 30 Ottobre 2007 – Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266  

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).  

Art. 1. – Mansioni a rischio

1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.

Per tali mansioni e’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626.

 

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA , L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEITERZI

 

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu’ attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.