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Nuova banca dati INAIL per le verifiche periodiche degli impianti elettrici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305/2019 del 31/12/2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162. Il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2020”, all’art. 36 ha istituito la nuova banca dati informatizzata delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Il Decreto Legge, che in quanto tale si precisa dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ha modificato infatti il DPR 462/2001 introducendo l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di comunicare all’INAIL per via telematica il nominativo dell’organismo di ispezione incaricato di effettuare le verifiche periodiche dei propri impianti soggetti a controllo.

Il “Milleproroghe” ha infatti incaricato l’INAIL di istituire la banca dati informatizzata delle verifiche e degli organismi di ispezione. Gli organismi incaricati dai datori di lavoro delle verifiche dovranno corrispondere all’INAIL una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita. Tale quota è destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati stessa.

Si attendono pronunciamenti ufficiali dall’INAIL per la sua attuazione, ma molto probabilmente il sistema verrà istituito implementando l’applicativo “CIVA” già attivo sul portale INAIL per la gestione delle denunce e delle prime verifiche periodiche degli impianti ed apparecchi soggetti a verifica elencati nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

CIVA: il nuovo applicativo INAIL per le certificazioni e le verifiche periodiche di impianti e apparecchi

Il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on-line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature. Una parte residuale dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio. Le richieste per queste prestazioni, al momento, possono sempre essere inoltrate via pec.

A partire dal 27 maggio prossimo, accedendo dal portale dell’Istituto e seguendo le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019, devono essere richiesti attraverso l’applicativo “CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi”, i seguenti servizi: la denuncia di impianti di messa a terra e di impianti di protezione da scariche atmosferiche; la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento, degli ascensori e dei montacarichi da cantiere e di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;  le prime verifiche periodiche.

Come usufruire dei servizi telematici. Per utilizzare l’applicativo è necessario essere registrati al portale Inail e accedervi utilizzando le proprie credenziali dispositive.

Consulente per le attrezzature e gli impianti. L’applicativo CIVA prevede anche la possibilità per le aziende di delegare uno o più “consulenti per le attrezzature e impianti”, incaricando ad esempio il proprio consulente di fiducia in merito alla gestione delle pratiche relative ai propri impianti ed attrezzature. Per far ciò l’azienda utente deve accedere all’applicativo con le proprie credenziali, accedere al sistema CIVA ed abilitare la funzione incaricando il proprio “consulente per le attrezzature e gli impianti”, il quale anch’esso deve essere registrato al sistema con il profilo di “Consulente” o “Utente con credenziali dispositive”. La ricerca del proprio consulente di fiducia può essere effettuata inserendo il codice fiscale della persona fisica.

Il pagamento attraverso i canali di “PagoPa”. Con l’avvio del servizio telematico CIVA, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni eventualmente richieste. Il sistema “PagoPa” mette infatti a disposizione diversi canali quali Home Banking, PayPal, CBILL, che consentono di associare immediatamente la somma pagata al servizio erogato. Grazie a un’apposita funzione presente sull’applicativo sarà comunque possibile inserire un pagamento già effettuato attraverso i canali tradizionali durante il periodo di transizione al nuovo sistema.

La fase di transizione. Fino al completamento del processo per la gestione online delle prestazioni di certificazione e verifica, ulteriori servizi, come la messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione, riparazione e taratura valvole, dovranno essere richiesti utilizzando i moduli disponibili sul portale, da inviare tramite posta elettronica certificata. La posta ordinaria o la consegna a mano saranno ammesse solo per particolari allegati per i quali le procedure di digitalizzazione risultino troppo complicate. In attesa di definire e sviluppare apposite funzioni, i servizi richiesti tramite gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e quelli relativi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca continueranno ad essere inoltrati via pec all’Unità operativa territoriale Inail competente. Le strutture del Miur potranno, in alternativa, avvalersi di consulenti tecnici per l’inoltro tramite CIVA.

Info e assistenza agli utenti. Sul portale Inail, nell’area “supporto”, sezione “guide manuali operativi” è reperibile il manuale utente. Nelle aree “supporto” e “recapiti e contatti” è possibile utilizzare il servizio “Inail risponde” per l’assistenza durante l’utilizzo dei servizi online e per eventuali approfondimenti procedurali. Per ulteriori informazioni c’è il Contact center che risponde al numero 066001. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, è accessibile sia da rete fissa, sia da rete mobile.

Fonte: INAIL – www.inail.it

Nuovo decreto sui campi elettromagnetici

Nella Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 159/2016 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

Il Decreto ha sostanzialmente modificato il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz) del Titolo VIII (Agenti fisici) del Decreto Legislativo n. 81/2008, rivedendo le modalità di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici, le definizioni, i valori di azione, i valori limite di esposizione, le disposizioni finalizzate all’eliminazione o riduzione dei rischi da campi elettromagnetici, modificando inoltre l’Allegato XXXVI.

Al D.Lgs. 81/08 è stato inoltre aggiunto l’art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) che obbliga il datore di lavoro a garantire che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti, ricevano la necessaria informazione e formazione di cui alla valutazione dei rischi, con particolare riguardo non solo agli effetti sanitari dell’esposizione, ma anche alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico.

Ai sensi dell’art. 207 modificato dal recente D.Lgs. 159/2016, per Campi Elettromagnetici (CEM) si intendono: i campi elettrici statici, i campi magnetici statici, i campi elettrici magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz. L’esposizione ai CEM può provocare effetti biofisici diretti e indiretti sui lavoratori. Sono definiti effetti biofisici diretti gli effetti termici e non termici provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico. Per effetti indiretti si intendono invece quegli effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico.