D.Lgs. 81/2008, “unico testo normativo” per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Il 9 aprile 2008 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto di riassetto e riforma della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in attuazione della Legge 3 agosto 2007 n. 123. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 ed è pienamente operativo dal 15 maggio 2008.
Tra i nuovi obblighi introdotti dal decreto troviamo:
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la comunicazione all’INAIL ai soli fini statistici degli eventi infortunistici che comportano l’assenza di almeno 1 giorno oltre quello dell’infortunio;
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la formazione “specifica” dei preposti;
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la custodia delle cartelle sanitarie da parte del medico competente invece del datore di lavoro;
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per la redazione del DUVRI (e dei costi per la sicurezza) vi è tempo fino a fine 2008 se l’appalto cui si riferisce aveva un contratto antecedente al 25/8/2007;
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la mancata indicazione nei contratti della voce “costi per la sicurezza” rende nullo il contratto di appalto;
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non è più necessaria la notifica del nominativo RSPP alla direzione provinciale del lavoro e SPISAL. Il nominativo basta sia indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (che deve avere “data certa”);
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vanno comunicati annualmente all’INAIL i nominativi degli RLS;
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la sorveglianza sanitaria può prevedere visite ed accertamenti per verificare l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e tossicodipendenza;
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I relativi giudizi di idoneità del medico competente devono essere comunicati per iscritto anche al singolo lavoratore;
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viene introdotto un sistema di aggiornamento della formazione per gli RLS.
Per quanto attiene la valutazione dei rischi, se e dove necessario deve essere eventualmente aggiornata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, quindi entro il 29 luglio 2008. Alcune principali novità introdotte in merito alle modalità di valutazione dei rischi sono:
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il documento di valutazione deve avere data certa;
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la valutazione dovrà tenere conto anche dei maggiori rischi causati alle differenze di età, esperienza e lingua dei lavoratori;
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il documento dovrà includere le procedure necessarie per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
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il documento dovrà indicare i ruoli dei soggetti facenti parte dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza, le relative competenze e poteri;
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il documento dovrà individuare quali mansioni possono esporre i lavoratori a rischi specifici per i quali sono richieste competenza, capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento specifici.
Il Decreto Legislativo n. 81/08 non ha abrogato la legislazione specifica relativa alla tutela delle lavoratrici madri e degli apprendisti minorenni (D.Lgs 151/01, D.Lgs 345/99).
Per quanto attiene ai rischi specifici ed ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive, campi elettromagnetici) non cambia praticamente nulla se non i relativi riferimenti normativi in quanto la precedente normativa è stata inglobata all’interno dell’Unico Testo Normativo.
Vi sono dei cambiamenti nella sezione Movimentazione Manuale dei Carichi (titolo VI) ove alla materia già nota viene regolamentata anche la valutazione delle “patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”.
Nella sezione relativa al rischio chimico (titolo IX) il precedente concetto di “moderato” viene sostituito dal concetto di “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”. Vedremo se ciò si tratta di un cambiamento sostanziale.
Siamo in attesa dell’emanazione di ulteriori chiaramenti applicativi
Lo studio è in ogni caso disponibile per ulteriori informazioni ed approfondimenti.
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