Nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza

Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza

Dopo quasi tre anni di attesa è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 37, comma 2 (Lavoratori, Dirigenti e Preposti), e dall’art. 34, comma 2 (Datore di Lavoro svolgente direttamente la funzione di RSPP) del D.Lgs. n. 81/08.

A partire da oggi cambiano le procedure e le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza ai sensi art. 37, in quanto l’accordo definisce durata minima, contenuti e modalità di effettuazione della formazione che deve essere erogata ai lavoratori, le modalità di aggiornamento periodico della stessa nonché i criteri da adottare per il riconoscimento della formazione pregressa all’entrata in vigore dell’accordo ed ai corsi di formazione in corso di svolgimento.

Per tutti i lavoratori è previsto un percorso formativo articolato in due momenti: una Formazione “Generale”, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori delle attività economiche, ed una successiva Formazione “Specifica” avente contenuti e durata modulati in base all’attività svolta ed al livello di rischio dell’azienda di appartenenza per un totale di almeno 8, 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’azienda di appartenenza, che può essere rispettivamente considerato basso, medio o alto.

Fissata anche la formazione aggiuntiva per il Preposto (caporeparto, caposquadra, addetto ai controlli di sicurezza, ecc.). Il Preposto infatti, in quanto anche Lavoratore, oltre alla stessa formazione “Generale” e “Specifica” prevista per i Lavoratori, dovrà svolgere una successiva formazione integrativa definita “Particolare e Aggiuntiva” della durata minima di 8 ore.

Per i Dirigenti, l’obbligo di formazione è stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 che ha modificato il comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti, ha una durata di 16 ore ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

L’Accordo ha fissato anche la formazione per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione, articolando il suo percorso formativo in quattro moduli (normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori). Anche per il Datore di Lavoro (come per i lavoratori), sono previsti tre differenti livelli formativi a seconda del livello di rischio dell’azienda, basso, medio o alto, con durate variabili rispettivamente in complessive 16, 32 o 48 ore.

Tra le novità più significative introdotte si sottolinea che i Docenti devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, per buona parte dei moduli formativi e per tutti i corsi di aggiornamento, è consentita la Formazione a Distanza mediante l’uso di piattaforme telematiche con modalità di apprendimento “e-Learning” aventi caratteristiche specifiche in grado di garantire la tracciabilità dell’azione formativa sotto la responsabilità di un Tutor.

Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

Buon Lavoro.

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