Aggiornamento elenco e caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Il 1 giugno 2015 entrano in vigore il Regolamento (UE) 1357/2014 e la Decisione 2014/955/CE che introducono rispettivamente, nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti, rielaborate per allinearle alle disposizioni del Regolamento CLP, e nuovi codici CER. Il Regolamento UE n. 1357/2014 introduce il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE e contiene una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ora indicate con le sigle da HP1 a HP15. La Decisione della Commissione 2014/955/UE introduce il nuovo elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
All’interno del testo della decisione è riportato l’elenco dei codici CER che si arricchisce di tre nuovi codici: 01.03.10*, 16.03.07*, 19.03.08*. Inoltre, sono state modificate alcune descrizioni di capitoli, sotto capitoli e singoli codici (si veda in particolare la tabella di raffronto dei codici CER). La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, che attribuisce il corretto codice CER al rifiuto, applicando le disposizioni e le procedure indicate all’interno della decisione. Pertanto:
- Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite a partire da 1° giugno con le nuove classi di pericolosità HP, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
- Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
- Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (codici a specchio), uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, quindi devono essere individuate le eventuali sostanze pericolose presenti attraverso:
- verifica dei processi che lo hanno originato;
- esame delle Schede di Sicurezza o delle Schede Informative delle sostanze utilizzate nel processo;
- eventuali campionamenti e analisi.
Si precisa che la classificazione, in ogni caso, deve essere effettuata prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione. Valutate le novità sopra indicate, si raccomanda di:
- verificare la necessità o meno di procedere ad una nuova attribuzione dei codici;
- assicurarsi che i rifiuti precedentemente classificati come non pericolosi non siano da riclassificare come pericolosi o viceversa;
- attribuire le nuove caratteristiche di pericolo HP ai CER pericolosi assoluti;
- procedere alla valutazione delle voci speculari al fine di verificare se sussistono caratteristiche di pericolo HP e attribuire il codice conseguente (anche ricorrendo ad analisi se non si hanno informazioni che consentano di identificare le sostanze pericolose presenti).
Si segnala infine che sul portale SISTRI è stata pubblicata la procedura da seguire in caso di riclassificazione dei rifiuti.
Redatto in collaborazione con TECNOAMBIENTE S.r.l. – Brescia
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