Aggiornamento della normativa antincendio applicabile ai luoghi di lavoro

La pubblicazione del mese di settembre 2021 dei nuovi Decreti di Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, ha ridefinito i criteri riguardanti la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo e abrogando le prescrizioni del precedente DM 10 marzo 1998. I decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra settembre e ottobre 2021 ed entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione.


Decreto 1 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Controlli” 

Il Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) ha rivisto i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio (GU n. 230 del 25/09/2021 – entrata in vigore il 25/09/2022).


Decreto 2 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Gestione Sicurezza Antincendio”

Il Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) ha ridefinito i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (GU n. 237 del 04/10/2021 – entrata in vigore il 04/10/2022). Il Decreto, composto da 8 articoli e 5 allegati, riguarda la gestione della lotta all’emergenza e le caratteristiche del Servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda.

Il Decreto 2 Settembre 2021 descrive le misure necessarie per una adeguata gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), stabilisce le regole da osservare per la informazione e formazione dei lavoratori (art. 3), la designazione degli addetti antincendio (art. 4), la loro formazione e aggiornamento quinquennale (art. 5), i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio (art. 6), le regole che stabiliscono la validità dei corsi già effettuati dagli addetti antincendio e la loro necessità di aggiornamento (art. 7).


Decreto 3 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Minicodice”

IL Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice) stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (GU n. 259 del 29/10/2021 – entrata in vigore il 29/10/2022). Il Decreto 3 Settembre 2021 ha altresì abrogato il DM 10 marzo 1998 dal 29/10/2022.


Circolari Ministeriali contenenti primi chiarimenti

Sono state pubblicate inoltre, dal Ministero dell’Interno, tra i mesi di Ottobre e Novembre 2021, 3 Circolari contenenti dei primi chiarimenti inerenti ai 3 Decreti emanati:

1. Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 – Primi chiarimenti
2. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 – Primi chiarimenti
3. Circolare DCPREV n. 16700 dell’08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 – Primi chiarimenti

Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25/03/2015 è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002”.

Il nuovo Decreto 19 marzo 2015, composto da 5 articoli e 3 allegati, modifica i contenuti del Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 e stabilisce inoltre i termini di adeguamento alle nuove prescrizioni per le attività esistenti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto.

  • Art. 1 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002
  • Art. 2 Applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato I
  • Art. 3 Applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato II
  • Art. 4 Commercializzazione ed impiego dei prodotti
  • Art. 5 Disposizioni finali
  • ALLEGATO I TITOLO III STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
  • ALLEGATO II TITOLO IV
  • ALLEGATO III TITOLO V SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Buon lavoro

Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE

Il 16 febbraio 2013 è scaduto il termine per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte delle vie di uscita di emergenza, non marcati CE. Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 ha infatti modificato l’entrata in vigore del Decreto 3 novembre 2004 per quanto concerne l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, per garantire la sicurezza in caso di evacuazione di emergenza. Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (rif. D.P.R. 01/08/2011, n. 151), l’installazione di maniglie conformi alla norma UNI EN 179 è obbligatoria quando:

  • l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  • l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

Invece, l’installazione dei maniglioni antipo conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra equivalente, è obbligatoria nei seguenti casi:

  • porta utilizzabile da più di 9 persone a servizio di attività aperte al pubblico;
  • porta utilizzabile da più di 25 persone a servizio di attività non aperte al pubblico;
  • porta a servizio di locali dove si svolgono lavorazioni o depositi che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.