Miniriforma del Decreto Legislativo 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 215/2021 è stato convertito con modifiche il Decreto Fiscale, D.L. n. 146/2021, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il Decreto Fiscale tuttavia ha introdotto delle importanti modifiche anche al testo di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

 

Novità in arrivo in materia di formazione e addestramento dei Lavoratori, compreso il Datore di Lavoro

Entro il 30/06/2022 dovranno essere rivisti i criteri le modalità di erogazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori promuovendo:

  • una rivisitazione ed accorpamento dei diversi accordi attuativi in materia di formazione e addestramento dei lavoratori;
  • l’estensione dell’obbligo di formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro con corsi di formazione di durata e contenuti minimi che potranno essere svolti con modalità esclusivamente “in presenza”;
  • l’introduzione di nuove modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’individuazione di nuove modalità per le verifiche di efficacia della formazione erogata sul posto di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’introduzione dell’obbligo di tracciamento degli interventi di addestramento dei lavoratori mediante la tenuta di un apposito registro, anche informatizzato.

Per queste importanti novità attendiamo la probabile emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione il quale dovrà integrare o sostituire integralmente i precedenti Accordi del 21/12/2011 e del 07/07/2016, e che, in previsione, dovrà essere emanato entro il 30/06/2022.

 

Rinnovato il ruolo del Preposto

La figura del preposto diventerà sempre più centrale nell’ambito della prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’Art. 18 del D.Lgs 81/2008 viene infatti introdotto espressamente l’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente di individuare il preposto o i preposti incaricati dell’effettuazione delle attività di vigilanza sul lavoro svolto. L’individuazione può essere effettuata ad esempio nell’ambito di un organigramma per la sicurezza o di un mansionario. Potrebbe anche essere opportuno formalizzare un incarico accettato per iscritto dall’incaricato. Per tale scopo si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Modificato l’articolo 19 (Obblighi del preposto), Preposto il quale:

“in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Introdotta inoltre la nuova lettera f-bis al comma 1, che rende ancora più rilevante l’intervento del Preposto:

“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l’attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Modificato infine anche l’articolo 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 è stato infatti aggiunto il seguente comma 8-bis:

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

Cosa fare

Per le aziende dove la figura del Preposto non è mai stata chiaramente individuata è consigliabile quindi produrre un mansionario o un organigramma della sicurezza nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, individuando i preposti i quali potranno altresì essere incaricati con atto formale. Si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Per le aziende dove invece i Preposti erano già stati individuati in modo formale è consigliabile trasmettere loro una informativa in merito alle recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fiscale.

Seguiranno eventuali ulteriori approfondimenti.

Buon lavoro


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Aggiornamento – Febbraio 2022

Si rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 [link] ha fornito dei primi chiarimenti in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nella circolare si chiarisce che mentre per quanto riguarda i nuovi obblighi di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti si dovrà attendere un nuovo Accordo Stato-Regioni, le nuove modalità di addestramento dei lavoratori introdotte con la riformulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, trovano invece immediata applicazione.

La nuova formulazione dell’art. 37, comma 5,  ora prevede che:

“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Chiarito, qualora fosse stato necessario, in cosa consiste l’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza viene purtroppo spesso tralasciata, ci preme sottolineare la necessità di organizzare e promuovere in azienda le attività di addestramento nonché il loro tracciamento. Si evidenzia infatti che le attività di addestramento devono essere registrate in qualche modo in registri appositamente predisposti, eventualmente tenuti anche su supporto informatico.

 

Aggiornamento della normativa antincendio applicabile ai luoghi di lavoro

La pubblicazione del mese di settembre 2021 dei nuovi Decreti di Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall’Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, ha ridefinito i criteri riguardanti la Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, sostituendo e abrogando le prescrizioni del precedente DM 10 marzo 1998. I decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tra settembre e ottobre 2021 ed entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione.


Decreto 1 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Controlli” 

Il Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) ha rivisto i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio (GU n. 230 del 25/09/2021 – entrata in vigore il 25/09/2022).


Decreto 2 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Gestione Sicurezza Antincendio”

Il Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) ha ridefinito i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (GU n. 237 del 04/10/2021 – entrata in vigore il 04/10/2022). Il Decreto, composto da 8 articoli e 5 allegati, riguarda la gestione della lotta all’emergenza e le caratteristiche del Servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda.

Il Decreto 2 Settembre 2021 descrive le misure necessarie per una adeguata gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), stabilisce le regole da osservare per la informazione e formazione dei lavoratori (art. 3), la designazione degli addetti antincendio (art. 4), la loro formazione e aggiornamento quinquennale (art. 5), i requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio (art. 6), le regole che stabiliscono la validità dei corsi già effettuati dagli addetti antincendio e la loro necessità di aggiornamento (art. 7).


Decreto 3 Settembre 2021 – c.d. Decreto “Minicodice”

IL Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice) stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (GU n. 259 del 29/10/2021 – entrata in vigore il 29/10/2022). Il Decreto 3 Settembre 2021 ha altresì abrogato il DM 10 marzo 1998 dal 29/10/2022.


Circolari Ministeriali contenenti primi chiarimenti

Sono state pubblicate inoltre, dal Ministero dell’Interno, tra i mesi di Ottobre e Novembre 2021, 3 Circolari contenenti dei primi chiarimenti inerenti ai 3 Decreti emanati:

1. Circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 – Primi chiarimenti
2. Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 – Primi chiarimenti
3. Circolare DCPREV n. 16700 dell’08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 – Primi chiarimenti

Corso sulla segnaletica stradale anche per gli addetti ai carri attrezzi

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell’interpello 25 ottobre 2016, n. 17, ha risposto al quesito riguardante l’applicazione del decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

L’attività di soccorso stradale è seza dubbio una delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e pertanto deve essere applicato il decreto interministeriale 4 marzo 2013. Pertanto i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea, nei casi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale 4 marzo 2013. Gli operatori addetti devono quindi essere adeguatamente formati ed addestrati alla posa della segnaletica stradale mediante specifico corso di formazione.