Corso sulla segnaletica stradale anche per gli addetti ai carri attrezzi

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell’interpello 25 ottobre 2016, n. 17, ha risposto al quesito riguardante l’applicazione del decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.

L’attività di soccorso stradale è seza dubbio una delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e pertanto deve essere applicato il decreto interministeriale 4 marzo 2013. Pertanto i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea, nei casi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale 4 marzo 2013. Gli operatori addetti devono quindi essere adeguatamente formati ed addestrati alla posa della segnaletica stradale mediante specifico corso di formazione.

Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione degli RSPP/ASPP

Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. La struttura generale del percorso formativo è rimasta invariata ed ancora strutturata in tre moduli formativi: Modulo A, Modulo B e Modulo C.

Modulo A

Il Modulo A ha una durata complessiva di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP in tutti i settori di attività. La sua frequenza costituisce credito formativo permanente, ovvero non richiede aggiornamento, ed è propedeutico per gli altri moduli.

Modulo B

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L’articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo Comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il suddetto Modulo Comune è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di Specializzazione: SP1 Agricoltura (12 ore), SP2 Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità (12 ore), SP4 Chimico (16 ore).

Aggiornamento

Una volta frequentato, il Modulo B richiede un aggiornamento quinquennale. Le ore minime complessive di aggiornamento per quanto riguarda la formazione di cui al Modulo B, sono di almeno 40 ore nel quinquennio (20 ore per gli ASPP). Per la metà del monte ore di aggiornamento si può ottemperare attraverso la partecipazione a convegni specialistici senza vincoli per quanto riguarda il numero di partecipanti.

Da notare che nei primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo del 07/07/2016 (cioè fino al 02/09/2021), la frequenza al “Modulo B Comune” o a uno o più moduli di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e ASPP già formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

Formazione pregressa

Chi ha già frequentato uno tra i seguenti moduli: B1, B2, B3, B4, B5 o B7, previsti dall’abrogato Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, è esonerato dalla frequenza del Modulo Comune della durata di 48 ore previsto dal nuovo accordo 7 luglio 2016.

Chi ha già frequentato il modulo B1 o il modulo B2, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP1 per il settore Agricoltura (12 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B3, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP2 per il settore delle Costruzioni (16 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B5, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP4 per il settore Chimico (16 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B7, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP3 per il settore Sanità (12 ore).

Modulo C

Il modulo C ha una durata complessiva di 24 ore e costituisce il corso di specializzazione necessaria per lo svolgimento delle sole funzioni di RSPP. La sua frequenza costituisce credito formativo permanente, ovvero non richiede aggiornamento.

Aggiornamento della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, tra vari dubbi e differenti interpretazioni, in merito agli obblighi di aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza di cantiere (CSP-CSE).

L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE, parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio scadrà il 15 maggio 2018… e così via.


Alcuni dubbi interpretativi vengono sciolti dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.

In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, I coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2013, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste, decade la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenta le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodichè inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2018.. e così via.

Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo.

Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.

Si tratta chiaramente di una interpretazione delle norme particolarmente restrittiva onde evitare qualsiasi contestazione a maggiore garanzia della conformità legislativa dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di CSP-CSE.

Buon lavoro.