Formazione manovratori attrezzature di lavoro: scadenza del 12 marzo 2015

In scadenza la formazione dei manovratori delle attrezzature di lavoro

Ci preme richiamare l’attenzione di tutti gli interessati in merito agli obblighi di formazione e abilitazione dei lavoratori conduttori di attrezzature particolari, come stabilito dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, nonché dall’Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22/02/2012. L’Accordo ha stabilito che a partire dal 12/03/2013 (data della sua entrata in vigore), i lavoratori incaricati all’uso, anche saltuario ed occasionale, delle attrezzature indicate nell’accordo devono essere adeguatamente formati e addestrati mediante specifici corsi di formazione e addestramento, tenuti a cura di personale abilitato, comprendenti un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica finale di apprendimento.

Le “attrezzature particolari” indicate nell’Accordo sono le seguenti:

  • Piattaforme di lavoro per svolgimento di lavori in altezza;
  • Gru montate su autocarri;
  • Gru a torre;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote;
  • Trattori agricoli forestali;
  • Escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili;
  • Pompe per calcestruzzo.

In particolare ricordiamo che entro il 12/03/2015 i conduttori di dette attrezzature, in possesso di una formazione documentata svolta prima del 12/03/2013 con contenuti e durata inferiori a quelli stabiliti dall’Accordo citato, devono sostenere il corso di aggiornamento da 4 ore con verifica finale di apprendimento.

Sono esclusi i soli lavoratori del settore agricolo, se è documentata una esperienza maggiore di 2 anni alla data del 12/03/2013. Per questi lavoratori è necessario il solo aggiornamento da 4 ore entro la scadenza del 12/03/2017.

Si ricorda che chi non è in grado di documentare con le modalità specificate la formazione dei propri lavoratori conducenti di dette attrezzature (carrelli, muletti, piattaforme ecc.), anche se già assunti da tempo ed esperti, non può più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro se non dopo aver effettuato i corsi completi presso enti di formazione accreditati secondo le nuove regole.

In particolare per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori (carrellisti) è obbligatorio effettuare la seguente formazione:

  • CORSO COMPLETO da 12 ore (8 teoria + 4 pratica) PER ADDETTI AI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI senza nessuna formazione pregressa;
  • CORSO DI AGGIORNAMENTO da 4 ore PER ADDETTI AI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI con pregressa formazione effettuata prima del 12/03/2013 con contenuti e/o durata inferiori a quelli stabiliti dall’Accordo.

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Buon lavoro.

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