f-gas-regolamento-ue-517-2014-gas-effetto-serra

F-Gas: Nuovo Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, che mira a ridurre le emissioni in atmosfera di questi gas, è stata introdotta una nuova unità di misura per i controlli delle perdite, cioè le tonnellate di CO2 equivalente, da considerare per valutare e tenere sotto controllo le emissioni climalteranti.

Di conseguenza sono state convertite le soglie per lo svolgimento di tali controlli, e cioè:

– maggiore di 3 Kg di gas fluorurati corrisponde a maggiore di 5 tonnellate di CO2 equivalente;
– maggiore di 30 Kg di gas fluorurati corrisponde a maggiore di 50 tonnellate di CO2 equivalente;
– maggiore di 300 Kg di gas fluorurati corrisponde a maggiore di 500 tonnellate di CO2 equivalente.

La Tonnellata di CO2 equivalente: è un’unità di misura che permette di pesare insieme emissioni di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti. Ad esempio una tonnellata di metano che ha un potenziale climalterante 21 volte superiore rispetto alla CO2, viene contabilizzata come 21 tonnellate di CO2 equivalente. In questo modo è possibile paragonare tra di loro gas diversi, quando si considera il loro contributo all’effetto serra. Maggiore è il GWP, maggiore è il contributo all’effetto serra.

I potenziali climalteranti dei vari gas (GWP) sono stati elaborati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Mediante una conversione matematica è possibile passare dalla carica frigorigena in Kg o tonnellate, alle corrispondenti tonnellate di CO2 equivalenti. Come indicato le tonnellate equivalenti si calcolano facendo il prodotto delle tonnellate di gas nell’impianto per il suo GWP.

Devono essere controllati tutti gli impianti che contengono almeno 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati ad effetto serra (10 t di CO2 equivalente in caso di dispositivi ermeticamente sigillati): apparecchiature fisse di refrigerazione e aria condizionata, pompe di calore fisse, sistemi di protezione antincendio fissi, impianti di refrigerazione mobili in veicoli e nei loro rimorchi (vedi articolo 4 del regolamento 517/2014).

La carica dell’impianto in chilogrammi [kg] moltiplicata per il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del refrigerante dà la corrispondente carica in CO2 equivalenti.

Esempio: Un impianto contiene 31,50 kg di refrigerante R404A avente potenziale climalterante GWP = 3922.
Calcolo 31,50 kg X 3922 = 123.543 kg di CO2 equivalenti = 123,5 tonnellate di CO2 equivalenti.

La tenuta delle apparecchiature deve essere controllata a partire dal 1° gennaio 2015 mettendo in atto un efficace controllo delle perdite. Questo non vale per strutture con meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (6 kg nel caso di dispositivi ermeticamente sigillati; vedi articoli 4 e 27 del regolamento 517/2014)

Al nuovo regolamento (UE) n 517/2014 saranno soggette anche le strutture con meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, se questi corrispondono ad almeno 5 tonnellate CO2 equivalenti di carica (10 tonnellate di CO2 equivalente nel caso di dispositivi ermeticamente sigillati). I controlli delle perdite delle strutture con meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra (6 kg per dispositivi ermeticamente chiusi), dovranno essere eseguiti a partire dal 1° Gennaio 2017 (vedi articolo 3 e 4 del regolamento 517/2014).

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *