Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori
E’ stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 che entra in vigore oggi, 22 settembre 2021, in sostanza confermando quanto già varato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso in merito all’introduzione dell’obbligo del Certificato Verde Covid-19 per i lavoratori, il cosiddetto “green-pass”, necessario per accedere a tutti i luoghi di lavoro. A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (che ad oggi è il termine dello stato di emergenza), sarà infatti obbligatorio esibire il Certificato Verde Covid-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori privati compresi i lavoratori autonomi nonché gli eventuali lavoratori esterni alle aziende, quali ad esempio manutentori, artigiani, professionisti e appaltatori in genere. Il lavoratore sprovvisto del Certificato Verde Covid-19, a partire dal 15 ottobre non potrà accedere ai luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione fino alla presentazione di una valida certificazione.
Controlli
I controlli sul corretto possesso del Certificato Verde Covid-19 sono demandati ai rispettivi datori di lavoro. Possibilmente tali controlli saranno da effettuarsi all’accesso al luogo di lavoro ed è prevista anche la possibilità di effettuare controlli a campione. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno pertanto definire le modalità per l’organizzazione di tali verifiche. Il lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro sprovvisti di un valido Certificato Verde Covid-19 o documentazione equipollente, sono passibili di provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda.
Sanzioni
Il lavoratore che verrà sorpreso all’interno dei luoghi di lavoro senza un valido Certificato Verde Covid-19 rischia una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro senza altre conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni per i datori di lavoro che non metteranno in pratica le misure di controllo previste entro il 15 ottobre vanno dai 400 ai 1.000 euro. Gli accertamenti delle violazioni potranno essere effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza e le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto.
Vaccinazioni
Si tenga presente che il green pass verrà generato a partire dal 12° giorno dopo la somministrazione della prima dose e sarà valido a partire dal 15° giorno fino alla dose di richiamo. Unica eccezione per i guariti dal Covid-19, per i quali il Certificato Verde Covid-19 viene attivato immediatamente, a partire dal giorno stesso della somministrazione della prima dose di vaccino.
Tamponi
In alternativa alla vaccinazione, per ottenere il Certificato Verde Covid-19 è possibile sottoporsi al tampone nasofaringeo o salivare. In questo caso il Green-pass ha una validità di 48 ore se si ottiene con il test rapido antigenico, mentre invece il tampone molecolare ha una validità di 72 ore. E’ prevista l’applicazione di un prezzo calmierato per i tamponi che verranno effettuati presso farmacie e le strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione dei test. I tamponi saranno gratuiti solo per chi è esentato dalla vaccinazione presentando apposita certificazione medica.
Chi controlla
I controlli sul corretto possesso del Certificato Verde Covid-19 sono demandati al datore di lavoro e possibilmente saranno da effettuarsi all’accesso al luogo di lavoro, anche a campione. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione di tali verifiche. Il decreto prevede espressamente un atto di nomina formale con cui il datore di lavoro individui il soggetto o i soggetti incaricati di accertare il rispetto dell’obbligo Certificato Verde Covid-19 imposto dalla normativa.
Implicazioni sulla tutela della privacy
Sebbene il decreto non preveda nulla di esplicito in merito alle implicazioni sulla tutela dei dati personali sarà opportuno prendere in considerazione tale nuovo trattamento nell’ambito degli adempimenti di cui al GDPR. L’addetto al controllo incaricato dal datore di lavoro dovrà essere considerato un autorizzato al trattamento da parte di quest’ultimo, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel Green pass è soggetto. Sarà quindi opportuno formalizzare un atto di designazione del controllore incaricato quale lavoratore “autorizzato al trattamento”, avendo cura di chiarire formalmente le modalità attuative concrete con cui il controllore dovrà effettuare le verifiche ed in che modo registrarne l’esito. Inoltre sarà opportuno definire la procedura da applicarsi in caso di esito di verifica negativa del Green pass o di mancanza dello stesso, avendo cura di garantire il diritto alla riservatezza e dignità del lavoratore. E’ pertanto auspicabile infine una integrazione dei documenti privacy in uso alle aziende, quali il registro dei trattamenti e l’informativa sulla privacy per i lavoratori dipendenti, anche redigendone una ad hoc e apponendola in bacheca o in prossimità del luogo in cui l’addetto effettua la verifica.
Chiarimenti attesi
Siamo in attesa dei preannunciati chiarimenti tecnici da parte del Governo che dovrà emanare delle specifiche linee guida operative a supporto delle aziende.
Link a collegamenti esterni
App VerificaC19 – Informazioni per gli operatori
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