Miniriforma del Decreto Legislativo 81/2008
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 215/2021 è stato convertito con modifiche il Decreto Fiscale, D.L. n. 146/2021, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il Decreto Fiscale tuttavia ha introdotto delle importanti modifiche anche al testo di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Novità in arrivo in materia di formazione e addestramento dei Lavoratori, compreso il Datore di Lavoro
Entro il 30/06/2022 dovranno essere rivisti i criteri le modalità di erogazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori promuovendo:
- una rivisitazione ed accorpamento dei diversi accordi attuativi in materia di formazione e addestramento dei lavoratori;
- l’estensione dell’obbligo di formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro con corsi di formazione di durata e contenuti minimi che potranno essere svolti con modalità esclusivamente “in presenza”;
- l’introduzione di nuove modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l’individuazione di nuove modalità per le verifiche di efficacia della formazione erogata sul posto di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’introduzione dell’obbligo di tracciamento degli interventi di addestramento dei lavoratori mediante la tenuta di un apposito registro, anche informatizzato.
Per queste importanti novità attendiamo la probabile emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione il quale dovrà integrare o sostituire integralmente i precedenti Accordi del 21/12/2011 e del 07/07/2016, e che, in previsione, dovrà essere emanato entro il 30/06/2022.
Rinnovato il ruolo del Preposto
La figura del preposto diventerà sempre più centrale nell’ambito della prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’Art. 18 del D.Lgs 81/2008 viene infatti introdotto espressamente l’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente di individuare il preposto o i preposti incaricati dell’effettuazione delle attività di vigilanza sul lavoro svolto. L’individuazione può essere effettuata ad esempio nell’ambito di un organigramma per la sicurezza o di un mansionario. Potrebbe anche essere opportuno formalizzare un incarico accettato per iscritto dall’incaricato. Per tale scopo si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].
Modificato l’articolo 19 (Obblighi del preposto), Preposto il quale:
“in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Introdotta inoltre la nuova lettera f-bis al comma 1, che rende ancora più rilevante l’intervento del Preposto:
“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l’attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Modificato infine anche l’articolo 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 è stato infatti aggiunto il seguente comma 8-bis:
“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Cosa fare
Per le aziende dove la figura del Preposto non è mai stata chiaramente individuata è consigliabile quindi produrre un mansionario o un organigramma della sicurezza nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, individuando i preposti i quali potranno altresì essere incaricati con atto formale. Si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].
Per le aziende dove invece i Preposti erano già stati individuati in modo formale è consigliabile trasmettere loro una informativa in merito alle recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fiscale.
Seguiranno eventuali ulteriori approfondimenti.
Buon lavoro
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Aggiornamento – Febbraio 2022
Si rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 [link] ha fornito dei primi chiarimenti in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nella circolare si chiarisce che mentre per quanto riguarda i nuovi obblighi di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti si dovrà attendere un nuovo Accordo Stato-Regioni, le nuove modalità di addestramento dei lavoratori introdotte con la riformulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, trovano invece immediata applicazione.
La nuova formulazione dell’art. 37, comma 5, ora prevede che:
“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Chiarito, qualora fosse stato necessario, in cosa consiste l’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza viene purtroppo spesso tralasciata, ci preme sottolineare la necessità di organizzare e promuovere in azienda le attività di addestramento nonché il loro tracciamento. Si evidenzia infatti che le attività di addestramento devono essere registrate in qualche modo in registri appositamente predisposti, eventualmente tenuti anche su supporto informatico.
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