Nuove regole di prevenzione incendi

Nuove regole di prevenzione incendi

E’ stato pubblicato il D.P.R. 151 del 01 agosto 2011, entrato in vigore il 07/10/2011. Tra le principali novità vi è la possibilità di effettuare le pratiche antincendio per la richiesta del CPI in regime di autocertificazione, presentazione per via telematica delle domande e della documentazione allegata, nuova classificazione delle attività soggette a controllo.

Con questo decreto la prevenzione incendi cambia radicalmente, anche se lo schema del nuovo regolamento è simile a quello vigente appena abrogato. Infatti, anche se si parla ancora di C.P.I. e l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è simile, di fatto la maggior parte dei controlli sui progetti preventivi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco scompare.

Tra le novità vi è la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:

– per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati anche con metodo a campione entro 60 giorni;

– per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati anche con metodo a campione entro 60 giorni;

– per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati per tutti (e non a campione come nel tipo B), sempre entro 60 giorni.

Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui comma 7 dell’art. 2 del DPR n. 151/2011 recante disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze oggetto del regolamento, si applicano le disposizioni del Ministro dell’interno in data 4 Maggio 1998.

Buon lavoro.

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