Sicurezza Formazione RSPP

Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione degli RSPP/ASPP

Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. La struttura generale del percorso formativo è rimasta invariata ed ancora strutturata in tre moduli formativi: Modulo A, Modulo B e Modulo C.

Modulo A

Il Modulo A ha una durata complessiva di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP in tutti i settori di attività. La sua frequenza costituisce credito formativo permanente, ovvero non richiede aggiornamento, ed è propedeutico per gli altri moduli.

Modulo B

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. L’articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo Comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il suddetto Modulo Comune è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di Specializzazione: SP1 Agricoltura (12 ore), SP2 Costruzioni (16 ore), SP3 Sanità (12 ore), SP4 Chimico (16 ore).

Aggiornamento

Una volta frequentato, il Modulo B richiede un aggiornamento quinquennale. Le ore minime complessive di aggiornamento per quanto riguarda la formazione di cui al Modulo B, sono di almeno 40 ore nel quinquennio (20 ore per gli ASPP). Per la metà del monte ore di aggiornamento si può ottemperare attraverso la partecipazione a convegni specialistici senza vincoli per quanto riguarda il numero di partecipanti.

Da notare che nei primi 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo del 07/07/2016 (cioè fino al 02/09/2021), la frequenza al “Modulo B Comune” o a uno o più moduli di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-SP4, è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e ASPP già formati ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

Formazione pregressa

Chi ha già frequentato uno tra i seguenti moduli: B1, B2, B3, B4, B5 o B7, previsti dall’abrogato Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, è esonerato dalla frequenza del Modulo Comune della durata di 48 ore previsto dal nuovo accordo 7 luglio 2016.

Chi ha già frequentato il modulo B1 o il modulo B2, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP1 per il settore Agricoltura (12 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B3, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP2 per il settore delle Costruzioni (16 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B5, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP4 per il settore Chimico (16 ore).

Chi ha già frequentato il modulo B7, è esonerato dalla frequenza del nuovo Modulo di Specializzazione SP3 per il settore Sanità (12 ore).

Modulo C

Il modulo C ha una durata complessiva di 24 ore e costituisce il corso di specializzazione necessaria per lo svolgimento delle sole funzioni di RSPP. La sua frequenza costituisce credito formativo permanente, ovvero non richiede aggiornamento.

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