Pesanti sanzioni per gli ecoreati
Nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28-5-2015 è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” in materia di ecoreati. La Legge n. 68/2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, prevede l’inserimento nel Codice Penale del “Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”.
La Legge introduce per la prima volta nel codice penale i delitti contro l’ambiente, prevedendo delle pene “vere”, per le quali il carcere diventa adesso possibile e reale. Vengono infatti introdotti nell’ordinamento penale, 5 nuovi reati penali contro l’ambiente:
1. inquinamento ambientale
2. disastro ambientale
3. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
4. impedimento del controllo ambientale
5. omessa bonifica.
Questi reati, come accennato, diventano penali (delitti contro l’ambiente), e sono puniti con anni di reclusione e pesanti sanzioni, che possono essere ulteriormente inasprite nel caso di commissione in forma associativa. Sono stati inoltre raddoppiati i termini della prescrizione per ridurre la possibilità di sfuggire all’autorità giudiziario per scadenza dei termini.
I rischi non sono solo limitati alle nuove pesanti pene detentive, in quanto in caso di condanna o patteggiamento per questi reati, il giudice deve sempre ordinare la confisca dei beni che rappresentano il prodotto o il profitto dell’ecoreato, o che sono servite a commetterlo. Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice può ordinare la confisca per equivalente. I beni e i proventi confiscati vengono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.
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