Restrizioni per l’utilizzo dei diisocianati
Con la pubblicazione del Regolamento Europeo UE 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale. A partire dal 24 agosto 2023 l’utilizzo di tali prodotti sarà consentito solo rispettando alcune condizioni.
I diisocianati sono composti chimici soggetti a restrizione in quanto particolarmente irritanti ed in grado di scatenare gravi reazioni allergiche cutanee e respiratorie. Tali composti chimici sono contenuti in molti adesivi, resine o sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.
Secondo il Regolamento Europeo UE 2020/1149 l’utilizzo dei prodotti chimici contenenti diisocianati per scopi industriali e professionali in percentuale superiore al 0,1% sarà consentito solo dopo aver completato un percorso formativo specifico.
Pertanto per ogni azienda diventa necessario:
1. Controllare nell’ambito della propria valutazione del rischio chimico, se tra i prodotti chimici in uso ai propri lavoratori ve ne sono alcuni che contengono diisocianati, consultando le schede di sicurezza aggiornate;
2. Valutare se è possibile sostituire questi prodotti chimici con altri che non contengono diisocianati;
3. Se non è possibile sostituire questi prodotti, se la percentuale di diisocianati è superiore al 0,1% è necessario erogare ai lavoratori un corso di formazione specifico.
La scadenza per erogare questa formazione è appunto il 24 agosto 2023. Dopo questa data l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati sarà consentito solo agli operatori che hanno ricevuto una formazione in materia di tutela della salute e sicurezza per l’utilizzo di tali prodotti.
Come valutare le presenza di diisocianati nei prodotti in uso
Bisogna controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati (vernici poliuretaniche, prodotti adesivi e sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.) e controllare se tra le sostanze contenute sono indicato gli diisocianati.
In alternativa è possibile consultare la sezione 15 della scheda di sicurezza e verificare se è citata la restrizione n. 74.