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Ondate di calore e conseguenti rischi per i lavoratori

L’aumento della mortalità, dei ricoveri ospedalieri e degli accessi al pronto soccorso a causa del gran caldo sono elementi oggettivi che confermano, qualora ce ne fosse la necessità, come il repentino aumento delle temperature, dovuto in particolare alla “ondate di calore” durante la stagione estiva, rappresenti un rischio per i lavoratori che non può essere più trascurato. Le attività più gravose sotto questo aspetto sono in particolare quelle che comportano lo svolgimento di lavori all’aperto, come quelli nell’agricoltura, edilizia e cantieristica in genere, lavori su strade e su coperture.

Si ricorda a tal proposito che il testo unico per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stabilisce che i datori di lavoro debbano valutare “tutti i rischi” per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E’ pertanto più che mai opportuno prendere in considerazione anche questa tipologia di rischio nell’ambito del proprio documento di valutazione dei rischi al fine di introdurre delle eventuali misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, organizzando i lavori in modo tale da ridurre l’esposizione a rischio dei colpi di calore.

Il Ministero della Salute ha attivato una campagna di informazione e di promozione di speciali misure per prevenire gli effetti delle ondate di calore nonché per la promozione dell’assistenza sanitaria ed evitare gli accessi al pronto soccorso. In quest’ambito è stata tra i promotori di una pubblicazione destinata ai lavoratori intitolata: “Estate sicura – caldo e lavoro – Guida breve per i lavoratori”.

In questa pubblicazione, che può essere utilizzata come utile strumento informativo, troviamo le seguenti indicazioni per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Indicazioni per i lavoratori

  • Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 – 20 minuti).
  • Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda).
  • Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca.
  • Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza.
  • Lavorare nelle zone meno esposte al sole.
  • Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici.
  • Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.
  • Evitare di lavorare da soli.

Indicazioni per i datori di lavoro

  • Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo).
  • Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.
  • Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro.
  • Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.
  • Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispettarle.
  • Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause di interruzione del lavoro.
  • Mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e indumenti protettivi.
  • Prima dell’estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo.
  • Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Si segnalano pertanto i bollettini relativi alle previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane che il Ministero della Salute pubblica da maggio a settembre per prevenire rischi per la salute e promuovere gli interventi in favore delle persone più vulnerabili. Questi bollettini hanno introdotto una mappatura del territorio nazionale utilizzando 4 livelli di rischio (verde, giallo, arancione, rosso), indicando nel contempo dei consigli utili per orientare le aziende nella programmazione del lavoro e nella promozione delle opportune misure a tutela dei lavoratori. Link alla pagina del Ministero della Salute.

Buon lavoro!


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Aggiornamento della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, tra vari dubbi e differenti interpretazioni, in merito agli obblighi di aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza di cantiere (CSP-CSE).

L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE, parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio scadrà il 15 maggio 2018… e così via.


Alcuni dubbi interpretativi vengono sciolti dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.

In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, I coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2013, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste, decade la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenta le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodichè inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2018.. e così via.

Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo.

Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.

Si tratta chiaramente di una interpretazione delle norme particolarmente restrittiva onde evitare qualsiasi contestazione a maggiore garanzia della conformità legislativa dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di CSP-CSE.

Buon lavoro.

Nuova norma UNI 11583:2015 – calzature di sicurezza per lavoro su tetti inclinati

Il 7 maggio 2015 è entrata in vigore la norma UNI 11583:2015 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati”. La norma, redatta dalla Commissione Sicurezza (Sottocommissione per i “Dispositivi di protezione individuale”) specifica i requisiti per le calzature per uso professionale da utilizzare durante i lavori su tetti inclinati.