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Aggiornamento della formazione per i coordinatori della sicurezza di cantiere

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, tra vari dubbi e differenti interpretazioni, in merito agli obblighi di aggiornamento della formazione per i Coordinatori della Sicurezza di cantiere (CSP-CSE).

L’obbligo di aggiornamento per il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è regolamentato dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Il CSP-CSE deve frequentare dei corsi di formazione valevoli come aggiornamento, per mezzo di diversi moduli formativi, ma anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l’aggiornamento, “per una durata complessiva di 40 ore nell’arco del quinquennio”.

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE, parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Ciò significa che, per i CSP-CSE che al 15 maggio 2008 erano già abilitati, il loro primo quinquennio è scaduto il 15 maggio 2013; il secondo quinquennio scadrà il 15 maggio 2018… e così via.


Alcuni dubbi interpretativi vengono sciolti dalla lettura della lettera Circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prot. 3753 del 19 giugno 2014, la quale richiama l’Interpello n. 17/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, ed il Parere del 09/04/2013 della Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro.

In caso di mancato completamento dell’aggiornamento nel quinquennio previsto, I coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2013, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste, decade la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenta le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodichè inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2018.. e così via.

Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo.

Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.

Si tratta chiaramente di una interpretazione delle norme particolarmente restrittiva onde evitare qualsiasi contestazione a maggiore garanzia della conformità legislativa dell’abilitazione allo svolgimento della funzione di CSP-CSE.

Buon lavoro.

Il Ministero del Lavoro promuove la vigilanza per contrastare il ricorso irregolare a manodopera straniera

Il Ministero del Lavoro interviene in merito alle iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.).

Con una circolare inviata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, il Ministero sottolinea come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.

Da qui l’invito agli uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali -ricorda la circolare- questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare vi è quello delle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l’art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte“, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia.

Per opportuna informazione, e per evitare che gli imprenditori italiani possano incorrere in sanzioni a seguito di un utilizzo incauto di queste “offerte”, la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.

Link alla Circolare n. 14 del 9 aprile 2015

Fonte: http://www.lavoro.gov.it

Cosa cambia nella gestione dei cantieri temporanei o mobili

Analisi e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di G. Porreca  (http://www.porreca.it/).

Analisi e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro abroga con l’art. 304 il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 contenente l’attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili le cui disposizioni, integrate in parte, sono state riportate e riarticolate nello stesso Testo Unico. A seguito di una analisi e dall’esame di un confronto fra le disposizioni abrogate e quelle nuove emergono delle novità, delle modifiche e delle integrazioni che vengono di seguito indicate.

A partire dalle definizioni, già contenute nell’art. 2 del D. Lgs. n. 494/1996 ed ora inserite nell’art. 89 del T. U., è possibile leggere, e ciò costituisce una novità, che il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima e che inoltre, con riferimento alle incompatibilità, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che il committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) dello stesso Testo Unico, è tenuto a verificare in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, essa è esplicitamente definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed in più, nell’allegato XVII al Testo Unico, viene altresì indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale consistente in almeno:

  1. a) la iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi previsti dal Testo Unico;
  3. c) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  4. d) un elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
  5. e) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente quando necessario;
  6. f) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  7. g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Testo Unico;
  8. h) un elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità sanitaria prevista dal Testo Unico;
  9. i) il documento unico di regolarità contributiva;
  10. l) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Testo Unico;

mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:

  1. a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. c) un elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
  4. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;
  5. e) il documento unico di regolarità contributiva.

Una ulteriore rilevante e sorprendente novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la cui nomina è oggi richiesta nel caso sia prevista in cantiere la presenza di più imprese anche non contemporanee e nel caso che l’entità del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini-giorno o anche nel caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996. Nel nuovo Testo Unico, infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese esecutrici, al posto di consegnare la documentazione relativa alla verifica della idoneità tecnico professionale già indicata, potranno presentare al committente in sostituzione una autocertificazione attestante la loro regolarità contributiva ed indicante il contratto collettivo applicato.

Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda la sospensione del titolo abilitativi, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera (i cui contenuti vengono indicati in un allegato al Testo Unico) o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti. L’obbligo a carico del committente di trasmettere, altresì, all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 sarà ora esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori in quanto, contrariamente a quanto attualmente indicato nell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999, e cioè che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” ed analogamente invece a quanto già indicato nella prima versione del decreto legislativo medesimo, è stato reinserito che “in ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99” e cioè alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza, dell’obbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare.

Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.

In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’art. 98 del Testo Unico nuovi titoli di studio corrispondenti alla:

  1. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  2. b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali devono essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

Con riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì, nel Testo Unico una verifica dell’apprendimento finale da fare al termine del corso di formazione e vengono fissate, nell’allegato XIV al Testo stesso, le modalità ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno costituiti da una parte teorica, comprendente un modulo giuridico per complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica per complessive 24 ore.

Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996 integrate con quelle di cui al D.P.R. n. 222/2003 contenente il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili il quale, a sua volta, è stato nell’allegato XV al Testo Unico medesimo e che per tale motivo è da intendersi abrogato.

Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza, a fronte di quanto già indicato nell’articolo 13 del D. Lgs. n. 494/1996 secondo il quale “prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”, ora con l’art. 101 del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano invece trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

Risultano, infine, con l’art. 157 del Testo Unico incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D.Lgs. n. 494/1996 le sanzionia carico degli inadempienti le quali:

– per i committenti passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una ammenda massima di 10.000 euro e da una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 3098 euro ad una massima di 6000 euro;

– per i coordinatori passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una massima di 12000;

– per i datori di lavoro e per i dirigenti passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una ammenda massima di 12000 e da una sanzione amministrativa massima di 3098 euro ad una massima di 3600 euro;

– per i preposti passano da una ammenda massima di 1032 euro ad una massima di 2000 euro;

– per i lavoratori autonomi da una ammenda massima fino a 516 euro ad una massima fino a 5000 euro.