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Ondate di calore e conseguenti rischi per i lavoratori

L’aumento della mortalità, dei ricoveri ospedalieri e degli accessi al pronto soccorso a causa del gran caldo sono elementi oggettivi che confermano, qualora ce ne fosse la necessità, come il repentino aumento delle temperature, dovuto in particolare alla “ondate di calore” durante la stagione estiva, rappresenti un rischio per i lavoratori che non può essere più trascurato. Le attività più gravose sotto questo aspetto sono in particolare quelle che comportano lo svolgimento di lavori all’aperto, come quelli nell’agricoltura, edilizia e cantieristica in genere, lavori su strade e su coperture.

Si ricorda a tal proposito che il testo unico per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stabilisce che i datori di lavoro debbano valutare “tutti i rischi” per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E’ pertanto più che mai opportuno prendere in considerazione anche questa tipologia di rischio nell’ambito del proprio documento di valutazione dei rischi al fine di introdurre delle eventuali misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, organizzando i lavori in modo tale da ridurre l’esposizione a rischio dei colpi di calore.

Il Ministero della Salute ha attivato una campagna di informazione e di promozione di speciali misure per prevenire gli effetti delle ondate di calore nonché per la promozione dell’assistenza sanitaria ed evitare gli accessi al pronto soccorso. In quest’ambito è stata tra i promotori di una pubblicazione destinata ai lavoratori intitolata: “Estate sicura – caldo e lavoro – Guida breve per i lavoratori”.

In questa pubblicazione, che può essere utilizzata come utile strumento informativo, troviamo le seguenti indicazioni per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Indicazioni per i lavoratori

  • Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 – 20 minuti).
  • Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda).
  • Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca.
  • Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza.
  • Lavorare nelle zone meno esposte al sole.
  • Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici.
  • Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.
  • Evitare di lavorare da soli.

Indicazioni per i datori di lavoro

  • Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo).
  • Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.
  • Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro.
  • Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.
  • Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispettarle.
  • Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause di interruzione del lavoro.
  • Mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e indumenti protettivi.
  • Prima dell’estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo.
  • Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Si segnalano pertanto i bollettini relativi alle previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane che il Ministero della Salute pubblica da maggio a settembre per prevenire rischi per la salute e promuovere gli interventi in favore delle persone più vulnerabili. Questi bollettini hanno introdotto una mappatura del territorio nazionale utilizzando 4 livelli di rischio (verde, giallo, arancione, rosso), indicando nel contempo dei consigli utili per orientare le aziende nella programmazione del lavoro e nella promozione delle opportune misure a tutela dei lavoratori. Link alla pagina del Ministero della Salute.

Buon lavoro!


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Restrizioni per l’utilizzo dei diisocianati

Con la pubblicazione del Regolamento Europeo UE 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale. A partire dal 24 agosto 2023 l’utilizzo di tali prodotti sarà consentito solo rispettando alcune condizioni.

I diisocianati sono composti chimici soggetti a restrizione in quanto particolarmente irritanti ed in grado di scatenare gravi reazioni allergiche cutanee e respiratorie. Tali composti chimici sono contenuti in molti adesivi, resine o sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.

Secondo il Regolamento Europeo UE 2020/1149 l’utilizzo dei prodotti chimici contenenti diisocianati per scopi industriali e professionali in percentuale superiore al 0,1% sarà consentito solo dopo aver completato un percorso formativo specifico.

Pertanto per ogni azienda diventa necessario:

1. Controllare nell’ambito della propria valutazione del rischio chimico, se tra i prodotti chimici in uso ai propri lavoratori ve ne sono alcuni che contengono diisocianati, consultando le schede di sicurezza aggiornate;

2. Valutare se è possibile sostituire questi prodotti chimici con altri che non contengono diisocianati;

3. Se non è possibile sostituire questi prodotti, se la percentuale di diisocianati è superiore al 0,1% è necessario erogare ai lavoratori un corso di formazione specifico.

La scadenza per erogare questa formazione è appunto il 24 agosto 2023. Dopo questa data l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati sarà consentito solo agli operatori che hanno ricevuto una formazione in materia di tutela della salute e sicurezza per l’utilizzo di tali prodotti.

Come valutare le presenza di diisocianati nei prodotti in uso
Bisogna controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati (vernici poliuretaniche, prodotti adesivi e sigillanti, schiume poliuretaniche, ecc.) e controllare se tra le sostanze contenute sono indicato gli diisocianati.
In alternativa è possibile consultare la sezione 15 della scheda di sicurezza e verificare se è citata la restrizione n. 74.

Miniriforma del Decreto Legislativo 81/2008

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 215/2021 è stato convertito con modifiche il Decreto Fiscale, D.L. n. 146/2021, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il Decreto Fiscale tuttavia ha introdotto delle importanti modifiche anche al testo di riferimento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

 

Novità in arrivo in materia di formazione e addestramento dei Lavoratori, compreso il Datore di Lavoro

Entro il 30/06/2022 dovranno essere rivisti i criteri le modalità di erogazione della formazione e dell’addestramento dei Lavoratori promuovendo:

  • una rivisitazione ed accorpamento dei diversi accordi attuativi in materia di formazione e addestramento dei lavoratori;
  • l’estensione dell’obbligo di formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro con corsi di formazione di durata e contenuti minimi che potranno essere svolti con modalità esclusivamente “in presenza”;
  • l’introduzione di nuove modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’individuazione di nuove modalità per le verifiche di efficacia della formazione erogata sul posto di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • l’introduzione dell’obbligo di tracciamento degli interventi di addestramento dei lavoratori mediante la tenuta di un apposito registro, anche informatizzato.

Per queste importanti novità attendiamo la probabile emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione il quale dovrà integrare o sostituire integralmente i precedenti Accordi del 21/12/2011 e del 07/07/2016, e che, in previsione, dovrà essere emanato entro il 30/06/2022.

 

Rinnovato il ruolo del Preposto

La figura del preposto diventerà sempre più centrale nell’ambito della prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’Art. 18 del D.Lgs 81/2008 viene infatti introdotto espressamente l’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente di individuare il preposto o i preposti incaricati dell’effettuazione delle attività di vigilanza sul lavoro svolto. L’individuazione può essere effettuata ad esempio nell’ambito di un organigramma per la sicurezza o di un mansionario. Potrebbe anche essere opportuno formalizzare un incarico accettato per iscritto dall’incaricato. Per tale scopo si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Modificato l’articolo 19 (Obblighi del preposto), Preposto il quale:

“in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Introdotta inoltre la nuova lettera f-bis al comma 1, che rende ancora più rilevante l’intervento del Preposto:

“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l’attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Modificato infine anche l’articolo 26, riguardante gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Dopo il comma 8 è stato infatti aggiunto il seguente comma 8-bis:

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

 

Cosa fare

Per le aziende dove la figura del Preposto non è mai stata chiaramente individuata è consigliabile quindi produrre un mansionario o un organigramma della sicurezza nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi, individuando i preposti i quali potranno altresì essere incaricati con atto formale. Si rende disponibile un fac-simile di nomina formale del Preposto [link].

Per le aziende dove invece i Preposti erano già stati individuati in modo formale è consigliabile trasmettere loro una informativa in merito alle recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fiscale.

Seguiranno eventuali ulteriori approfondimenti.

Buon lavoro


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Aggiornamento – Febbraio 2022

Si rende noto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n.1 del 16 febbraio 2022 [link] ha fornito dei primi chiarimenti in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Nella circolare si chiarisce che mentre per quanto riguarda i nuovi obblighi di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti si dovrà attendere un nuovo Accordo Stato-Regioni, le nuove modalità di addestramento dei lavoratori introdotte con la riformulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, trovano invece immediata applicazione.

La nuova formulazione dell’art. 37, comma 5,  ora prevede che:

“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Chiarito, qualora fosse stato necessario, in cosa consiste l’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza viene purtroppo spesso tralasciata, ci preme sottolineare la necessità di organizzare e promuovere in azienda le attività di addestramento nonché il loro tracciamento. Si evidenzia infatti che le attività di addestramento devono essere registrate in qualche modo in registri appositamente predisposti, eventualmente tenuti anche su supporto informatico.