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Ondate di calore e conseguenti rischi per i lavoratori

L’aumento della mortalità, dei ricoveri ospedalieri e degli accessi al pronto soccorso a causa del gran caldo sono elementi oggettivi che confermano, qualora ce ne fosse la necessità, come il repentino aumento delle temperature, dovuto in particolare alla “ondate di calore” durante la stagione estiva, rappresenti un rischio per i lavoratori che non può essere più trascurato. Le attività più gravose sotto questo aspetto sono in particolare quelle che comportano lo svolgimento di lavori all’aperto, come quelli nell’agricoltura, edilizia e cantieristica in genere, lavori su strade e su coperture.

Si ricorda a tal proposito che il testo unico per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stabilisce che i datori di lavoro debbano valutare “tutti i rischi” per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E’ pertanto più che mai opportuno prendere in considerazione anche questa tipologia di rischio nell’ambito del proprio documento di valutazione dei rischi al fine di introdurre delle eventuali misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi, organizzando i lavori in modo tale da ridurre l’esposizione a rischio dei colpi di calore.

Il Ministero della Salute ha attivato una campagna di informazione e di promozione di speciali misure per prevenire gli effetti delle ondate di calore nonché per la promozione dell’assistenza sanitaria ed evitare gli accessi al pronto soccorso. In quest’ambito è stata tra i promotori di una pubblicazione destinata ai lavoratori intitolata: “Estate sicura – caldo e lavoro – Guida breve per i lavoratori”.

In questa pubblicazione, che può essere utilizzata come utile strumento informativo, troviamo le seguenti indicazioni per i lavoratori e per i datori di lavoro.

Indicazioni per i lavoratori

  • Prevenire la disidratazione (avere acqua fresca a disposizione e bere regolarmente, a prescindere dallo stimolo della sete; durante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 – 20 minuti).
  • Indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo (non lavorare a pelle nuda).
  • Rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca.
  • Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza.
  • Lavorare nelle zone meno esposte al sole.
  • Ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici.
  • Fare interruzioni e riposarsi in luoghi freschi.
  • Evitare di lavorare da soli.

Indicazioni per i datori di lavoro

  • Consultare il bollettino di previsione e allarme per la propria città (sito di riferimento: www.salute.gov/caldo).
  • Nei giorni a elevato rischio ridurre l’attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17:00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata.
  • Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro.
  • Inserire un programma di acclimatamento graduale e prevedere un programma di turnazione per limitare l’esposizione dei lavoratori.
  • Aumentare la frequenza delle pause di recupero, invitare i lavoratori a rispettarle.
  • Ove possibile mettere a disposizione dei lavoratori luoghi climatizzati in cui trascorrere le pause di interruzione del lavoro.
  • Mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e indumenti protettivi.
  • Prima dell’estate informare e formare i lavoratori sui rischi correlati al caldo.
  • Promuovere un reciproco controllo tra lavoratori.

Si segnalano pertanto i bollettini relativi alle previsioni sulle ondate di calore in 27 città italiane che il Ministero della Salute pubblica da maggio a settembre per prevenire rischi per la salute e promuovere gli interventi in favore delle persone più vulnerabili. Questi bollettini hanno introdotto una mappatura del territorio nazionale utilizzando 4 livelli di rischio (verde, giallo, arancione, rosso), indicando nel contempo dei consigli utili per orientare le aziende nella programmazione del lavoro e nella promozione delle opportune misure a tutela dei lavoratori. Link alla pagina del Ministero della Salute.

Buon lavoro!


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Aggiornamento schede di sicurezza secondo il Regolamento UE 2020/878

Dal 1 gennaio 2023 sono diventate obbligatorie le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878. Essendo terminata la fase transitoria sono divenute obbligatorie le numerose e significative modifiche alle Schede Dati di Sicurezza (SDS) di sostanze e miscele, così come introdotte dal nuovo regolamento europeo. Pertanto tutte le SDS devono essere aggiornate in conformità ai nuovi criteri fissati dal Regolamento UE 2020/878.

Numerose sono le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo tra le quali:

  • indicazione del codice identificatore unico di formula (UFI) nella sezione 1.1 della SDS qualora una miscela è legata, in conformità all’Allegato VIII del CLP, ad un UFI (identificatore unico di formula)
  • devono essere indicate le prescrizioni specifiche necessarie per quelle sostanze che hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
  • Indicazione se si tratta di sostanza con dimensioni nanometriche utilizzando eventualmente la dicitura «nanoforma» nella sezione 1
  • Indicazione nelle sezioni 3.1 e 3.2, dei limiti di concentrazione specifici, dei fattori di moltiplicazione M e delle stime della tossicità acuta stabiliti dal reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP). Se disponibili, tali dati sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele
  • Sono stati abbassati alcuni limiti di concentrazione per l’inserimento in scheda delle sostanze contenute in miscela ed è stato introdotto il limite ≥0,1% per gli interferenti endocrini
  • devono essere integrate le sezioni 9 e 14 delle SDS con le disposizioni specifiche stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), con un ampliamento della sezione 9 (proprietà fisico-chimiche), e un aggiornamento della sezione 14, informazioni sul trasporto

Per le schede destinate all’Italia, a partire dal 1 ottobre 2022 vige l’obbligo, ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2020, di riportare in sezione 1.4 gratuitamente i numeri di telefono dei 10 Centri antiveleni (CAV). I numeri sono reperibili dal sito ISS- Istituto Superiore di Sanità:

CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” – Roma Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV “Azienda Ospedaliera Università di Foggia” – Foggia Tel. 800.183.459
CAV “Azienda Ospedaliera A. Cardarelli” – Napoli Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Azienda Ospedaliera “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze Tel. (+39) 055.794.7819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
CAV Ospedale Niguarda – Milano Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo Tel. 800.88.33.00
CAV Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

Un utile riferimento può essere il documento ECHA “Orientamenti sulla compilazione della scheda di sicurezza” che si rende disponibile per il download.

Buon lavoro!


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Aggiornato il protocollo condiviso nazionale per il contenimento del Covid-19 sui luoghi di lavoro

Con Comunicato del Ministero del Lavoro del 30/06/2022 dopo una intensa giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, INAIL e parti sociali è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza (14 marzo 2020, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), ed aggiorna tali misure delineando delle linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che tengano conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della necessità di mantenere delle misure efficaci per prevenire i rischi di contagio.

In particolare è la circolazione delle varianti del virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità a destare preoccupazione e che richiede la promozione di misure per garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a tutela dei lavoratori.

Le misure prevenzionali indicate nel documento riguardano:

  • le informazioni rivolte a tutti i lavoratori in merito al rischio di contagio da Covid-19,
  • le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro,
  • la gestione degli appalti,
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria,
  • le precauzioni igieniche personali,
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
  • la gestione degli spazi comuni,
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti,
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda,
  • la sorveglianza sanitaria,
  • la promozione del lavoro agile,
  • la protezione rafforzata rivolta ai lavoratori fragili.

L’attuale Protocollo, più snello dei precedenti, contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica. Rappresenta una semplificazione importante del quadro di regole ma non deve essere considerato un “liberi tutti”, considerando in modo particolare la recente impennata dei contagi e dei relativi indici caratteristici.

Il Protocollo promuove l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2. La mascherina FFP2 deve restare un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o per i luoghi aperti al pubblico, o dove comunque non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro a causa delle specificità delle attività lavorative svolte.

A tal fine il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Il documento pone al centro il ruolo dei comitati aziendali e della figura del medico competente per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione del Covid-19. I comitati aziendali, ferme restando le indicazioni e le raccomandazioni generali, hanno il compito di stabilire delle specifiche misure da attuare in azienda tenendo conto dei luoghi e delle lavorazioni svolte, nonché della presenza di lavoratori considerati fragili e maggiormente suscettibili, in quanto immunodepressi o affetti da patologie che ne aumentano la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale da Sars-Cov-2.

Pertanto il datore di lavoro, su specifica indicazione del comitato aziendale, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente, tenendo conto delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, ha il compito di individuare delle misure più restrittive rispetto alle indicazioni generali del protocollo, nonché particolari gruppi di lavoratori per i quali continuare ad esigere l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (FFP2), che dovranno essere indossati durante il lavoro, con particolare attenzione ai soggetti fragili.