Controlli di assunzione alcool e sostanze stupefacenti per i lavoratori a rischio
Il comma 4, dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 ha stabilito che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di cui al comma 2 (visite preventive, periodiche, cambio mansione, richieste da lavoratori, cessazione del rapporto di lavoro), sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Già con l’art. 15 della Legge 125/2001 era stato introdotto nell’ordinamento il concetto di “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro (…) per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, introducendo inoltre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro effettuati dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
I datori di lavoro hanno pertanto l’obbligo di verificare se nell’organizzazione del lavoro all’interno della propria azienda vi siano lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nelle tabelle seguenti, in quanto considerate come “particolarmente a rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi”. Esistono infatti due distinti elenchi di lavorazioni a rischio, uno connesso all’abuso di alcool e l’altro connesso all’uso di sostanze stupefacenti. Se da tale verifica vengono individuate delle lavorazioni/mansioni a rischio, il datore di lavoro deve effettuare una formale comunicazione al medico competente aziendale comunicando l’elenco dei lavoratori da sottoporre a controllo. In ogni caso, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni “a rischio” il datore di lavoro deve provvedere a richiedere al medico competente l’idoneità alla mansione e gli eventuali accertamenti sanitari del caso.
Problemi alcool correlati:
Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 16 marzo 2006 (tabella 1), deve essere vietata l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ed il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente aziendale, il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di abuso di alcool da parte dei lavoratori a rischio.
Uso di sostanze stupefacenti:
Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 30 ottobre 2007 (tabella 2), fermo restando il divieto di assunzione di alcool e droghe, il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l’alcool) da parte dei lavoratori a rischio.
Tabella 1 – Problemi alcoolcorrelati Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 16 marzo 2006 – Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n.75 |
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). |
Allegato 1 Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modifiche); g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d’aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. |
Tabella 2 – Tossicodipendenze Conferenza Unificata – Provvedimento 30 Ottobre 2007 – Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266 |
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). |
Art. 1. – Mansioni a rischio 1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni e’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626.
Allegato I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA , L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEITERZI
1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu’ attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. |