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Controlli di assunzione alcool e sostanze stupefacenti per i lavoratori a rischio

Il comma 4, dell’art. 41 del D.Lgs 81/2008 ha stabilito che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche di cui al comma 2 (visite preventive, periodiche, cambio mansione, richieste da lavoratori, cessazione del rapporto di lavoro), sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Già con l’art. 15 della Legge 125/2001 era stato introdotto nell’ordinamento il concetto di “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro (…) per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, introducendo inoltre i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro effettuati dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

I datori di lavoro hanno pertanto l’obbligo di verificare se nell’organizzazione del lavoro all’interno della propria azienda vi siano lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nelle tabelle seguenti, in quanto considerate come “particolarmente a rischio per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi”. Esistono infatti due distinti elenchi di lavorazioni a rischio, uno connesso all’abuso di alcool e l’altro connesso all’uso di sostanze stupefacenti. Se da tale verifica vengono individuate delle lavorazioni/mansioni a rischio, il datore di lavoro deve effettuare una formale comunicazione al medico competente aziendale comunicando l’elenco dei lavoratori da sottoporre a controllo. In ogni caso, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni “a rischio”  il datore di lavoro deve provvedere a richiedere al medico competente l’idoneità alla mansione e gli eventuali accertamenti sanitari del caso.

Problemi alcool correlati:

Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 16 marzo 2006 (tabella 1), deve essere vietata l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ed il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente aziendale, il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di abuso di alcool da parte dei lavoratori a rischio.

Uso di sostanze stupefacenti:

Per i lavoratori che svolgono le lavorazioni elencate nell’allegato al Provvedimento del 30 ottobre 2007 (tabella 2), fermo restando il divieto di assunzione di alcool e droghe, il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente aziendale il quale deve attivare dei controlli sanitari mirati ad accertare l’assenza di uso di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l’alcool) da parte dei lavoratori a rischio.

Tabella 1 – Problemi alcoolcorrelati

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 16 marzo 2006 – Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006, n.75  

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).  

Allegato 1

Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d’aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.  

Tabella 2 – Tossicodipendenze

Conferenza Unificata – Provvedimento 30 Ottobre 2007 – Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266  

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).  

Art. 1. – Mansioni a rischio

1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.

Per tali mansioni e’ obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626.

 

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA , L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEITERZI

 

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu’ attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Cosa cambia nella gestione dei cantieri temporanei o mobili

Analisi e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A cura di G. Porreca  (http://www.porreca.it/).

Analisi e confronto fra il D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ed il titolo IV del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro abroga con l’art. 304 il D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 contenente l’attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili le cui disposizioni, integrate in parte, sono state riportate e riarticolate nello stesso Testo Unico. A seguito di una analisi e dall’esame di un confronto fra le disposizioni abrogate e quelle nuove emergono delle novità, delle modifiche e delle integrazioni che vengono di seguito indicate.

A partire dalle definizioni, già contenute nell’art. 2 del D. Lgs. n. 494/1996 ed ora inserite nell’art. 89 del T. U., è possibile leggere, e ciò costituisce una novità, che il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima e che inoltre, con riferimento alle incompatibilità, il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, che il committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) dello stesso Testo Unico, è tenuto a verificare in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, essa è esplicitamente definita come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed in più, nell’allegato XVII al Testo Unico, viene altresì indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale consistente in almeno:

  1. a) la iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi previsti dal Testo Unico;
  3. c) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  4. d) un elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
  5. e) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente quando necessario;
  6. f) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  7. g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Testo Unico;
  8. h) un elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con la relativa idoneità sanitaria prevista dal Testo Unico;
  9. i) il documento unico di regolarità contributiva;
  10. l) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Testo Unico;

mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:

  1. a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. b) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. c) un elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
  4. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;
  5. e) il documento unico di regolarità contributiva.

Una ulteriore rilevante e sorprendente novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la cui nomina è oggi richiesta nel caso sia prevista in cantiere la presenza di più imprese anche non contemporanee e nel caso che l’entità del cantiere sia pari o superiore ai 200 uomini-giorno o anche nel caso di cantiere con entità inferiore a tale soglia ma in presenza di particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 494/1996. Nel nuovo Testo Unico, infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese esecutrici, al posto di consegnare la documentazione relativa alla verifica della idoneità tecnico professionale già indicata, potranno presentare al committente in sostituzione una autocertificazione attestante la loro regolarità contributiva ed indicante il contratto collettivo applicato.

Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda la sospensione del titolo abilitativi, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera (i cui contenuti vengono indicati in un allegato al Testo Unico) o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti. L’obbligo a carico del committente di trasmettere, altresì, all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 sarà ora esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori in quanto, contrariamente a quanto attualmente indicato nell’art. 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n. 528/1999, e cioè che “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” ed analogamente invece a quanto già indicato nella prima versione del decreto legislativo medesimo, è stato reinserito che “in ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99” e cioè alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza, dell’obbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della notifica preliminare.

Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.

In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori vengono riconosciuti con l’art. 98 del Testo Unico nuovi titoli di studio corrispondenti alla:

  1. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004, le quali devono comunque essere completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  2. b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, le quali devono essere comunque completate con l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

Con riferimento sempre ai coordinatori per la sicurezza viene inserita, altresì, nel Testo Unico una verifica dell’apprendimento finale da fare al termine del corso di formazione e vengono fissate, nell’allegato XIV al Testo stesso, le modalità ed i contenuti minimi del corso di formazione che saranno costituiti da una parte teorica, comprendente un modulo giuridico per complessive 28 ore, da un modulo tecnico per complessive 52 ore e da un modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore nonché da una parte pratica per complessive 24 ore.

Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996 integrate con quelle di cui al D.P.R. n. 222/2003 contenente il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili il quale, a sua volta, è stato nell’allegato XV al Testo Unico medesimo e che per tale motivo è da intendersi abrogato.

Circa l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza, a fronte di quanto già indicato nell’articolo 13 del D. Lgs. n. 494/1996 secondo il quale “prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”, ora con l’art. 101 del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano invece trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

Risultano, infine, con l’art. 157 del Testo Unico incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D.Lgs. n. 494/1996 le sanzionia carico degli inadempienti le quali:

– per i committenti passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una ammenda massima di 10.000 euro e da una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 3098 euro ad una massima di 6000 euro;

– per i coordinatori passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una massima di 12000;

– per i datori di lavoro e per i dirigenti passano da una ammenda massima di 4131 euro ad una ammenda massima di 12000 e da una sanzione amministrativa massima di 3098 euro ad una massima di 3600 euro;

– per i preposti passano da una ammenda massima di 1032 euro ad una massima di 2000 euro;

– per i lavoratori autonomi da una ammenda massima fino a 516 euro ad una massima fino a 5000 euro.

Comunicazione all’INAIL dei dati infortunistici

Infortuni: quali comunicazioni nel nuovo Testo Unico?
Le precisazioni del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha diffuso una circolare (prot. 25/SEGR/0006587 del 21/5/2008) fornendo importanti chiarimenti circa l’onere informativo da parte delle aziende riguardo alle assenze dei dipendenti in seguito ad infortunio.

L’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e informativi, le informazioni relative agli infortuni che implichino un’assenza dal lavoro superiore al giorno non è al momento operativo.

Infatti per applicare le nuove prescrizioni del decreto legislativo 81 del 2008, è necessaria la costituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): quest’ultimo, previsto nell’art. 8 del D.Lgs. 81/2008, attende un apposito decreto interministeriale che ne definisca le modalità di funzionamento. Il decreto sarà adottato solo dopo l’11 novembre 2008, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione del nuovo Unico Testo di riferimento per la sicurezza sul luogo di lavoro.

Peraltro, entro il 15 febbraio 2009 è stata prevista l’emanazione di un ulteriore decreto che si occuperà della definizione della tenuta della documentazione di registrazione degli eventi infortunistici.
Ne consegue che per ora nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965, nonché a quello di annotazione dell’evento infortunistico nel registro infortuni aziendale.

Decreto Legge di proroga di termini

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008 il Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”. Il decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2008.

Le norme fanno riferimento, rispettivamente:
– al divieto di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva. Si rileva che il divieto era, comunque, sancito dalla giurisprudenza anche prima che il D.Lgs. 81/2008 intervenisse legislativamente sul punto.
– all’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni.

Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97. Art. 4, comma 2.
Le  disposizioni  di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.