Nuova valutazione del rischio di esposizione al rumore
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2006 il Decreto Legislativo 195/2006 che introduce il nuovo titolo V-bis “Protezione da Agenti Fisici” nel D.Lgs. n. 626/94: le nuove norme (artt. dal 49-bis al 49-duodecies) sostituiscono il precedente D.Lgs. n. 277/91 (capo IV).
LE PRINCIPALI NOVITA’:
1) La valutazione del rumore diventa parte integrante della Valutazione dei Rischi (art. 4 D.Lgs. 626/94);
2) Non cambia la possibilità di autocertificazione;
3) Sono fissati nuovi limiti di esposizione:
a) Valori Limite di Esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e Ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa (tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore);
b) Valori Superiori di Azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e Ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa;
c) Valori Inferiori di Azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e Ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa.
4) L’obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valori inferiori di azione);
5) obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da 80 dBA:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
6) Valutazione del rischio e DPI
a) Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
b) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
7) L’obbligo di usare i DPI parte da 85 dBA
8) Sorveglianza sanitaria a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente)
9) La frequenza della sorveglianza sanitaria è decisa dal Medico Competente;
10) Entrata in vigore
Le Aziende dovranno applicare le nuove norme entro il 14/12/2006, ad eccezione dei settori della navigazione aerea e della musica e attività ricreative, per i quali valgono rispettivamente le seguenti date: 15/02/2011 e 15/02/2008.
Il nostro studio è disponibile per approfondire le modalità di applicazione della nuova normativa nell’ambito della Vostra specifica realtà aziendale.
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